Secondo alcuni il Costituente, pur avendo correttamente tenuto conto delle tradizioni cristiane del popolo italiano e del peso politico della Chiesa cattolica, lo aveva fatto in maniera sconsiderata, al punto da ridurre l’art. 7 co. 1 ad uno sconcertante omaggio politico alla Chiesa. Recentemente la dottrina ha rivalutato il senso di tale disposizione, riconoscendo che essa potrebbe avere la specifica finalità di tramutare in valore costituzionale l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa. L’utilizzo del termine ordine (e non ordinamento), in particolare, sembra affermare che il fine religioso è sottratto alla competenza dello Stato e cade invece sotto quella di un diverso ordinamento, in quell’ambito riconosciuto parimenti originario .

Resta comunque piuttosto difficile stabilire le dimensioni concrete dell’ordine della Chiesa, così come risolvere il problema della competenza delle competenze, ossia di chi tra Stato e Chiesa abbia il potere di definire l’ambito di competenza in caso di conflitto. Il significato dell’art. 7 co. 1, quindi, sembra essere la distinzione della Chiesa dallo Stato, ossia il riconoscimento dell’identità della Chiesa, la tutela della cui integrità è espressa dall’incompetenza dello Stato a porre in essere attività capaci di stravolgere tale identità. L’art. 7 co. 1, peraltro, non vuole definire il peso politico della Chiesa cattolica, ma solo il fatto che questa rappresenta un ordinamento giuridico originario

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