La distinzione che ancora sussiste tra disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e disciplina dei rapporti tra Stato e altre confessioni è che, rispetto a questi ultimi, la legge di approvazione dell’intesa presenta un’importanza fondamentale. Sulla natura giuridica di tale legge si discute:

  • coloro che definiscono le intese come accordi di diritto pubblico interno ascrivono la legge di approvazione ad una particolare categoria di legge ordinaria per la quale è stabilito un presupposto (intesa) che costituirebbe un requisito formale ulteriore;
  • coloro che definiscono le intese come accordi di diritto esterno ritengono che la legge non debba far altro che darne esecuzione (legge ordinaria), producendo nell’ordinamento norme che, pur non potendo essere in contrasto con la Costituzione, resistono all’abrogazione che volesse essere operata attraverso altre leggi ordinarie non esecutive di intese;
  • alcuni ritengono la legge di approvazione dell’intesa un atto costituzionalmente complesso, risultato dell’applicazione di un criterio di formazione diverso da quello tradizionale, che consisterebbe nell’affiancare alla legge un accordo con i soggetti interessati alla disciplina da emanare.

A prescindere da queste diverse posizioni dottrinali, comunque, è evidente che la regolamentazione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica non può essere ricondotta ad una legge senza intesa. Tale legge, peraltro, come legge a forma specializzata, è vincolata nel contenuto, dovendo essa essere l’approvazione di un contratto tra l’esecutivo e il gruppo religioso

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