I precedenti storici

Art. 20 → Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Nel passato il costituente ha voluto impedire nel futuro speciali discipline a sfavore di particolari confessioni. L’accumulo di beni non è impedito ma secondo norme che riguardano tutti gli enti e non solo ecclesiastici: la personalità giuridica dell’ente eccl. può essere colpita da misure anche degli altri enti ma non solo perché è ecclesiastica.

Contenuti e finalità

Art. 20 → fine promozionale e perequativo → dispone al legislatore il divieto di discriminare questi enti rispetto ad altri. Questo articolo va a completamento della tutela delle confessioni che con interpretazione ristretta degli art.3-7-8-19 potrebbe non essere protetta. Discriminazione illegittima sia rispetto al diritto comune che all’interno della categoria → norme più o meno favorevoli sono illegittime. Se le norme sono più favorevoli per l’intera categoria non sono illegittime.

I soggetti destinatari della garanzia

La norma tutela nuovi gruppi che non rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 7-8 cost. in quanto non organizzati o non collegati a confessioni → favorisce il pluralismo aperto. I soggetti destinatari sono associazioni e istituzioni con carattere ecclesiastico e fine di religione o culto → garantisce anche le società non istituzionalizzate. La norma mira a proteggere anche il momento dell’avvio dell’ente. Inoltre il predicato “ecclesiastico” non equivale più a “cattolico” ma a tutte le confessioni.

Due profili dell’ecclesiasticità:

– soggettivo: connesso alla natura del soggetto (ente confessionale)

– oggettivo: connesso all’attività svolta (culto o religione)

L’amministrazione degli enti ecclesiastici

La garanzia costituzionale rileva anche sotto il profilo amministrativo → abrogata con efficacia retroattiva ogni norma che prescriveva autorizzazione governativa per acquisti e alienazione di immobili

Accordo 1984 → cessa il controllo governativo → la gestione degli enti collegati alle confessioni religiose si svolge sotto diretto controllo dei competenti organi delle stesse senza ingerenza dello stato. E’ stata attuata una discriminazione sui culti ammessi con le norme che prevedono controllo per le confessioni diverse dalla cattolica e la possibilità del decreto del ministro dell’interno che dichiari nullità di atti quando contengano violazioni di legge → la corte costituzionale non si è pronunciata per difetto di motivazione di rilevanza

Sono disposizioni in contrasto con l’art.20

La capacità contributiva

Art.20 è applicazione al caso particolare dell’art.53 (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività) → la norma consente allo stato di introdurre sgravi fiscali mentre vieta di gravare gli enti con oneri fiscali discriminatori, ma sono comunque sottoposti alla piena potestà tributaria dello stato che però non può intraprendere azioni perequative fra gli enti.

Gli enti ecclesiastici “di diritto comune”

Gli enti che non hanno le caratteristiche per essere riconosciuti dalle norme patrizie sono tutelati dal diritto comune → hanno la possibilità di agire all’interno dell’ordinamento italiano come enti non riconosciuti

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