Il riconoscimento

Nell’ordinamento italiano le confessioni non hanno personalità giuridica di diritto privato mentre ce l’hanno le articolazioni attraverso le quali si strutturano ed agiscono → nesso tra libertà istituzione ecclesiastica e possibile riconoscimento per gli enti ecclesiastici (o enti confessionali)

Riconoscimento civile di ente ecclesiastico:

antico possesso di stato. Il ministro dell’interno rilascia attestato per iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le controversie sono competenze del giudice amministrativo. Es. Santa Sede, Chiese cattedrali o tavola valdese

per legge , es. conferenza episcopale italiana (superfluo il procedimento)

per decreto ministeriale con procedimento abbreviato o procedimento ordinario

Disciplina → legge 222/1985

in forza di trattati internazionali

La procedura

Riconoscimento civile conferito a enti della chiesa cattolica con decreto del ministro dell’interno, previa istruttoria → qualificazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (e.e.c.r.). E’ richiesto il parere del consiglio di stato solo in casi delicati o complessi. Per le confessioni con intesa è concesso ma una semplificazione è espressa in intese del 2007 non ancora approvate.

Dove non è prevista la qualifica di e.e.c.r. si ha qualifica di ente confessionale.

Per confessioni prive d’intesa si applica la procedura aggravata della legge 1929/1930 → erezione in ente morale con dpr su proposta del ministro dell’interno e supervisione del consiglio dei ministri

La domanda è diretta al ministro dell’interno dai rappresentanti presso prefettura ufficio territoriale del governo

I requisiti

sede in Italia

collegamento organico dell’ente con la confessione

fine di religione o di culto

L’autorità confessionale deve dare l’assenso alla domanda dell’ente o inoltrarla direttamente. Il collegamento all’autorità è necessario ma non sufficiente. La valutazione è difficoltosa in alcuni casi perchè il criterio non è univoco

Riconoscimento si fonda su:

profilo soggettivo → carattere confessionale

profilo oggettivo → fini ed attività

L’accertamento è fatto di volta in volta tranne quando è presunto come per enti che fanno parte della chiesa. La legge orienta specificando che sono attività di religione e culto quelle dirette a esercizio del culto o cura delle anime, a scopi missionari, a catechesi e attività diverse quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura e a scopo di lucro. Le confessioni non cattoliche hanno attività diverse uguali a cattoliche mentre per esercizio culto dipende dalla confessione. Si possono svolgere attività commerciali ma con finalità istituzionali dell’ente. Se l’ente persegue più fini la pubblica amministrazione valuta le attività svolte secondo criterio di prevalenza.

L’atto è dovuto o discrezionale? Si parla di discrezionalità tecnica o quasi diritto

Ulteriori requisiti:

carattere non locale delle società

garanzie di stabilità

apertura al culto pubblico

mancanza di annessione ad altro ente riconosciuto

congruità dei mezzi per manutenzione e officiatura per le chiese aperte al culto pubblico

sufficienza dei mezzi

Accordo 1984 → disciplina enti riconosciuti ha carattere di specialità rispetto al codice civile → non si può richiedere:

costituzione per atto pubblico

possesso di statuto

conformità statuto a prescrizioni per persone giuridiche private

Con riconoscimento l’ente confessionale diventa ente ecclesiastico o della chiesa/confessione o religioso, cioè civilmente riconosciuto

Natura dell’ente

La qualifica non conferisce carattere di pubblicità. Le norme operanti per lavoro subordinato non hanno limite all’applicazione a dipendenti ecclesiastici. Gli enti di minoranza sono assimilabili a enti pubblici mentre gli enti ecclesiastici non sono enti pubblici, anche se equiparati. Non c’è fallimento per ente imprenditore tranne che per autonomo centro d’imputazione.

Autonomia organizzativa e gestionale

L’amministrazione dei beni è soggetta a controllo previsto da diritto canonico con rilevanza civile. Autonomia è rafforzata da mancanza di controlli dello stato. C’è obbligo di iscrizione al registro delle persone giuridiche per tutelare affidamento dei terzi. Invalidità o inefficacia di negozi giuridici non è opponibile a terzi che non fossero a conoscenza delle limitazioni dei poteri → si ha sistema di pubblicità legale per rendere conoscibili le vicende dell’ente. Le regole sono riprodotte nelle intese. Sembra dubbio che la disciplina determina una limitazione alla capacità di agire dell’ente

Differenza di trattamento sarebbe in contrasto con legge 222/1985 ma si tollera a causa della specialità.

Mancata iscrizione → inopponibilità a terzi

Il mutamento del fine e la revoca

Gli enti riconosciuti devono mantenere una continuità detta coerenza istituzionale → ogni mutamento sostanziale deve essere comunicato all’ordinamento dello stato. La domanda di riconoscimento deve specificare i motivi. La pubblica amministrazione ha discrezione nel valutare se il mutamento è o no sostanziale. La revoca del riconoscimento può essere fatta d’ufficio se l’ente perde un requisito, disposta con decreto del ministro dell’interno ma bisogna informare l’autorità ecclesiastica o confessionale. Se l’autorità estingue o sopprime un ente deve trasmetterlo al ministro dell’interno che ne deve devolvere i beni secondo quanto prescrive l’autorità. Uguali regole per intese.

Il regime tributario

Gli enti hanno un regime fiscale agevolato con equiparazione del fine di religione e culto a fini di beneficenza e istruzione. 1970 → riforma tributaria → la disciplina rientra nell’ambito degli enti non commerciali, assimilati ora ai no profit. Per diverse attività si possono fare ma sono sotto ordinamento italiano e fiscale. Non c’è esenzione da obblighi ma solo in riguardo ad attività di religione e culto.

Agevolazioni:

IRPEG (ora IRES) → riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ma solo se civilmente riconosciute, sono escluse le attività commerciali svolte. Particolare situazione è quella scientology perchè il suo carattere era ritenuto controverso ma ultimamente è stata inclusa.

IVA → ente non è compreso ma per attività commerciali cedute all’esterno della cerchia si hanno imposte

INVIM → imposta sull’incremento di valore degli immobili, soppressa ma vigente fino al 2003 per cose fino al 1992 → riguarda il passato. Gli immobili per il culto sono esenti. L’esenzione è discussa per immobili non destinati al culto

ICI → esenti gli immobili degli enti non commerciali se destinati esclusivamente ad attività essenziali ma non con natura esclusivamente commerciale e quelli per l’esercizio del culto. Per enti con fine di religione e culto sono previste esenzioni per imposta di successione e donazioni ed agevolazioni per pubbliche affissioni.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l’impresa sociale

Il diritto comune favorisce iniziative privatistiche in vari settori. Ultimamente si è riconosciuto che gli enti riconosciuti possono essere soggetti attivi del nuovo sistema integrato dell’assistenza → si ha tendenza dello stato ad agevolare le attività con valore sociale. Per conseguire la qualifica ONLUS ci sono alcune condizioni quale lo svolgimento di attività sociali elencate e direttamente connesse. Gli enti ecclesiastici sono ONLUS solo per attività elencate al 1° comma lett. a art.10 (assistenza sociale, sanitaria, promozione interesse storico…). Gli enti devono iscriversi all’anagrafe unica ONLUS. Dubbia la legittimità cost della parificazione ONLUS solo a entri con intese.

→ la disciplina ONLUS presenta la specialità degli enti ecclesiastici.

Legge 155/2006 → disciplina dell’impresa sociale per tutte organizzazioni private che esercitano al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale con assenza dello scopo di lucro. Deroga alla disciplina generale → devono depositare all’ufficio del registro delle imprese solo il regolamento e le sue modificazioni, sono sottratti a regime in materia di responsabilità patrimoniale.

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