Occorre tener conto dei criteri di individuazione del concetto di confessione religiosa sostenuti e portati avanti da Corte costituzionale e Corte di Cassazione:

  • la Corte costituzionale ha ritenuto che la qualificazione di confessione religiosa possa essere conseguenza dell’esistenza di un’intesa statale o, in mancanza, possa risultare da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto o dalla comune considerazione . Il criterio dell’esistenza dell’intesa statale indica che l’autoreferenzialità di una formazione sociale religiosa è insufficiente a determinare la qualificazione come confessione senza che vi concorra il riconoscimento dello Stato. Gli altri criteri, invece, segnalano che lo Stato, nel riconoscere o meno la qualità di confessione religiosa, non gode di assoluta discrezionalità, ma deve tener conto di alcuni elementi;
  • la Corte di Cassazione, richiamando l’art. 8 co. 2 ( confessioni religiose diverse dalla cattolica ), ritiene che la Chiesa cattolica debba essere utilizzata come termine di paragone per identificare come confessioni religiose quelle formazioni che fossero organizzare su modi similari e per finalità coincidenti.

Entrambe le conclusioni sembrano suggerire l’idea che l’unico modo per ascrivere un gruppo alla categoria delle confessioni religiose sia un metodo empirico. Tale soluzione non è in nessun modo contrasta dalla proposta di legge italiana che intende individuare all’interno della categoria generale delle confessioni religiose quelle ammissibili all’intesa con lo Stato.

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