Il sistema giuridico comunitario è il complesso delle norme che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri delle Comunità europee, le istituzioni comunitarie e i singoli. Si tratta di norme che hanno origine diversa:

internazionale, i Trattati istitutivi delle Comunità e le successive integrazioni e modificazioni;

comunitaria, gli atti delle istituzioni, ovvero degli organi che formavano la struttura istituzionale delle Comunità;

nazionale, le leggi gli atti che gli Stati membri pongono in essere per dare corretta attuazione al sistema giuridico complessivo.

Un legame più stretto fra i paesi ed i popoli europei, e soprattutto negli anni successivi al secondo conflitto mondiale che l’idea è stata perseguita concretamente ed è stata finalmente realizzata. Si evoca spesso, come uno dei passaggi più significativi della nascita dell’Europa comunitaria, il discorso di Churchill all’Università di Zurigo del settembre 1946: “noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d’Europa…il primo passo nella ricostruzione della famiglia Europea deve essere una partnership tra Francia e Germania”.

La prima iniziativa concreta fu la creazione della CECA, che aveva nell’alta autorità un organo di gestione dotato di ampia indipendenza deliberativa rispetto ai paesi membri con vastissimi poteri decisionali nei diretti confronti delle imprese del settore: di qui l’espressione poco rigorosa ma molto suggestiva ed efficace di enti sovranazionali, che ebbe subito ampi consensi e che testimoniava precisamente gli originali poteri attribuiti dagli Stati membri all’alta autorità.

Il trattato CECA fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania, Italia e dai tre paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo); entrò in vigore il 25 luglio 1952.

Accanto alla CECA, anche la Comunità economica Europea e la Comunità Europea per l’energia atomica o EURATOM, i cui Trattati istitutivi furono firmati a Roma il 25 marzo 1957 dagli stessi sei Stati membri ed entrarono in vigore, insieme ad una serie di accordi e protocolli complementari, il 14 gennaio 1958.

Accanto agli Stati che fin dall’origine parteciparono alle Comunità, altri si sono aggiunti nel corso degli anni e precisamente:

Danimarca, Regno Unito e Irlanda dal 1973;

Grecia dal 1981;

Spagna e Portogallo dal 1986;

Austria Finlandia e Svezia dal 1995;

Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria dal 2004.

Da qui l’iniziativa dell’elezione a suffragio universale del Parlamento, realizzata nel 1979, e il progetto del 1984 dello stesso Parlamento di realizzare una Unione Europea, ispirata da una struttura di tipo federale con competenze estese ad altri settori di collaborazione, ma soprattutto caratterizzato da una partecipazione più significative del Parlamento ai processi legislativi.

Il ruolo trainante della Corte di giustizia, infine, negli anni 80 consacra la Comunità di diritto come valore fondamentale e porta l’integrazione giuridica ad un livello del tutto soddisfacente comunque più avanzato rispetto ad ogni altro campo di azione comunitaria. La dialettica con alcune giurisdizioni nazionali – Corti Costituzionali italiane tedesca, Consiglio di Stato francese – sancisce il definitivo consolidarsi anche nelle giurisprudenze nazionali sia dell’effetto diretto delle norme comunitarie sulla posizione giuridica dei singoli, sia del primato delle stesse sulle norme nazionali configgenti. E, questa giurisprudenza, la testimonianza dell’armonia di un sistema giuridico composito, che conferma e conserva al giusto alla sovranità degli Stati ma anche la specificità dell’originalità dell’esperienza dell’integrazione comunitaria.

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