La procedura legislativa ordinaria (che riprende la procedura di codecisione) è disciplinata dall’art. 294 TFUE.

Innanzitutto, la Commissione presenta una proposta al Parlamento ed al Consiglio. In casi espressamente previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Sulla proposta il Parlamento europeo adotta la sua posizione che trasmette al Consiglio:

se quest’ultimo approva tale posizione, l’atto “è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo” (art. 294, n. 4, TFUE);

se, invece, il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esprime la sua posizione, in prima lettura, e la comunica al Parlamento, che deve essere informato anche dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare quella posizione, così come della posizione della Commissione.

Inizia così la fase chiamata seconda lettura. Il Parlamento ha tre mesi di tempo per approvare la posizione del Consiglio, in tal caso l’atto si considera adottato “nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio”. Lo stesso è a dirsi se il Parlamento non si pronuncia nei tre mesi.

Il tutto cambia se il Parlamento, a maggioranza dei suoi membri, dichiara di voler:

respingere la posizione del Consiglio: l’atto si considera adottato.

proporre emendamenti: entro tre mesi, il Consiglio può accoglierli e procedere all’adozione dell’atto, modificando la previa posizione, a maggioranza qualificata ovvero all’unanimità qualora la Commissione abbia espresso parere negativo sugli emendamenti del Parlamento.

Nell’ipotesi in cui il Consiglio non approvi l’atto in questione, viene attivato il Comitato di conciliazione (art. 294, nn. 10-12 TFUE).

Composto da un numero pari di membri delle due istituzioni e con la partecipazione ai lavori anche della Commissione (che ha il compito di favorire il ravvicinamento delle posizioni a confronto), il Comitato di conciliazione viene convocato dal Presidente del Consiglio, d’intesa con il Presidente del Parlamento.

A questo punto ci sono due ipotesi:

1. il Comitato di conciliazione riesce in 6 settimane a definire un progetto comune, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo o del Consiglio;

2. se entro il termine non è stato approvato un progetto comune, l’atto proposto si considera definitivamente non adottato (art. 294 n. 12 TFUE).

Qualora il Comitato approvi un progetto comune, inizia la terza lettura. Il progetto dovrà essere approvato definitivamente nelle 6 settimane successive, dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi e dal Consiglio a maggioranza qualificata; in mancanza di approvazione di una delle due istituzioni, l’atto si considera non adottato.

Comunque i termini di 3 mesi e 6 settimane possono essere prorogati su iniziativa del Parlamento e del Consiglio, di un mese e di 2 settimane, al massimo.

È evidente come il Parlamento disponga di un vero e proprio diritto di veto in tutti i casi in cui il Comitato non pervenga al necessario accordo.

Nell’ipotesi inversa, invece, l’atto è adottato congiuntamente da Consiglio e Parlamento e firmato dai due Presidenti.

Il Trattato di Lisbona ha esteso tale procedura a molti altri ambiti, come:

agricoltura e pesca;

sanzioni connesse alla lotta al terrorismo;

politica sull’immigrazione…

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