L’istituzionalizzazione del processo di integrazione tra gli stati europei si è avviata ne 1952 con il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbonio e dell’acciaio (CECA) firmato da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi; se ne aggiungeranno sei anni dopo altre due. Nel 1957 gli stessi sei stati firmano a Roma i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea per l’energia atomica (CEEA o Euratom).

Attraverso queste tre Comunità prendeva le mosse un disegno unitario volto a dar via nel territorio dei sei Stati fondatori ad un mercato comune basato sulla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e caratterizzato da condizioni di concorrenza non falsate. A questo obiettivo principale si affiancavano alcuni politiche comuni quali la politica agricola, quella commerciale, quella dei trasporti, nonché dai settori di competenza della CECA e dell’Euratom: i prodotti carbosiderurgici e l’energia nucleare.

L’apparato istituzionale originariamente basato su tre strutture separate ma parallele è andato progressivamente unificandosi nei suoi elementi costitutivi. Già con i Trattati di Roma venne allegata una <Convenzione relativa a talune istituzioni comuni> che unificava il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia ed il Comitato economico e sociale. Poi nel 1965 la fusione degli esecutivi, furono istituiti un Consiglio ed una Commissione unici e vennero unificati il sistema di finanziamento delle attività comunitarie e la struttura di bilancio, basata su un bilancio generale; struttura di bilancio ulteriormente modificata dal Trattato di Bruxelles del 1975 che instituì la Corte dei conti delle Comunità europee in sostituzione della Commissione di controllo della CEE e della CEEA e del Revisore dei conti della CECA.

Costruito intorno alla prospettiva economico-commerciale del mercato unico, il processo di integrazione europea conteneva fin dall’inizio la sua propensione alla sua caratterizzazione politica. Il Trattato CEE prevedeva che si dovesse passare da un Parlamento europeo composto di rappresentanti nazionali da questi designati ad un Parlamento eletto direttamente dai cittadini degli Stati membri. A suffragio elettorale diretto nel 1979 si svolgono le prime elezioni europee avvalendosi della legittimazione democratica diretta che ne deriva al nuovo Parlamento.

Dal nuovo Parlamento partirà, nel decennio dopo, il processo di riforma del sistema. Il primo passo è l’Atto Unico europeo nel 1986 che da luogo a un significativa revisione dei Trattati originari in tre direzioni: viene semplificata la presa di decisione del Consiglio sostituendo l’unanimità con la maggioranza qualificata come regola di voto per le sue deliberazioni in alcuni settori importanti; viene prevista per importanti deliberazioni del Consiglio, la procedura di cooperazione con il Parlamento europeo, il quale si vede riconoscere un ruolo più incisivo nell’adozione degli atti della Comunità, in quanto la sua posizione può influire sulla modalità di voto con cui il Consiglio è chiamato ad adottare l’atto; viene introdotta una prima forma di cooperazione politica in materia di politica estera, sotto la denominazione di Consiglio europeo, dei vertici semestrali tra i capi di Stato o di governo e i ministri degli affari generali.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento