Lo sviluppo dell’impiego pacifico dell’energia atomica ha determinato la formazione di una normativa speciale sulla responsabilità civile per danni conseguenti a incidenti nucleari.

In campo internazionale è stata approvata la Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, completata dalla Convenzione complementare di Bruxelles del 1963, entrambe modificate dai Protocolli di Parigi del 64 e dell’ 82.

La normativa interna italiana, contenuta nella legge 1860/’62, modificata dal d.p.r. 519 del 75, si è adeguata a quella internazionale.

Nel trasporto di sostanze nucleari, in caso di incidente causato dalle proprietà radioattive delle materie trasportate, la responsabilità per i danni provocati ricade sull’esercente dell’impianto nucleare, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

La responsabilità è assoluta, rimanendo esclusa solo nei casi di:

  • conflitto armato
  • ostilità
  • guerra civile
  • moti insurrezionali
  • cataclismi naturali di carattere eccezionale

All’imputazione della responsabilità si fa eccezione per i danni allo stesso impianto nucleare, nonché al mezzo di trasporto. Inoltre la convenzione fa salva l’applicazione degli accordi internazionali nel settore dei trasporti in vigore alla data della stessa.

Allo scopo di evitare inconvenienti in merito a queste deroghe sulla responsabilità, è stata approvata la Convenzione di Bruxelles del 1971, che:

  • Da un lato, esclude la responsabilità di qualsiasi soggetto che potrebbe essere responsabile in virtù delle convenzioni in materia di trasporto, sancendo così la specialità della normativa in materia nucleare su quella in materia di trasporto
  • Dall’altro lato, esclude la responsabilità dei medesimi soggetti per i danni all’impianto nucleare ed al mezzo di trasporto, i quali verranno sopportati dai rispettivi precari

La responsabilità dell’esercente dell’impianto è limitata a € 3.870.000.

Per i danni eccedenti tale cifra risponde lo Stato fino a € 22.590.000.

Se danni superano anche tale ammontare, rispondono le parti contraenti della convenzione fino a € 38.730.000.

L’esercente è obbligato a stipulare un’assicurazione o altra garanzia finanziaria per l’ammontare che gli spetta.

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