Il codice della navigazione stabilisce per il contratto di noleggio di nave o di aeromobile la forma scritta ad probationem, ad eccezione delle navi minori inferiori a una certa stazza.

L’assenza di forma scritta non pregiudica la validità del contratto, ma rende semplicemente più difficile la prova del medesimo in giudizio, ai sensi dell’art 2725 cc.

Il contratto di noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve invece essere redatto per iscritto a pena di nullità. La scrittura deve enunciare:

a) gli elementi di individuazione, la nazionalità e la portata della nave

b) Il nome del noleggiante e del noleggiatore

c) il nome del comandante

d) l’ammontare del nolo

e) La durata del contratto o, nel noleggio a viaggio, l’indicazione dei viaggi da compiere

È comunque sufficiente che risultino dal documento gli elementi essenziali di contratto, tra cui particolarmente rilevante è l’individuazione della nave, che può essere fatta anche successivamente alla conclusione del contratto.

Nella formazione e conclusione del contratto di noleggio, assume rilievo dominante la figura del mediatore marittimo (broker), che si occupa professionalmente di esercitare l’attività di mediazione non solo in relazione ai contratti di utilizzazione, ma anche ai contratti di costruzione e di compravendita delle navi.

Egli provvede altresì alla documentazione del contratto, riempiendo e modificando il formulario prescelto conformemente alle indicazioni delle parti.

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