L’art 224 codice navale, riserva agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo stato, il cabotaggio fra i porti italiani ed il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge, a condizione che tali navi siano ammesse agli stessi servizi in detto stato membro membro.

Sono considerati armatori comunitari i cittadini di uno Stato membro della comunità europea o le compagnie di navigazione da essi controllate, ancorché stabiliti fuori della comunità.

Non possono esercitare il cabotaggio fra porti italiani:

  1. Le navi registrate in uno Stato membro non comunitarie
  2. Le navi in regime di sospensione iscritte nei registri delle navi locate perché battono bandiera di uno Stato diverso da quello di immatricolazione
  3. Le navi esercitate da armatori non comunitari
  4. Le navi registrate in Italia ma di proprietà di cittadini non comunitari, anche qualora l’esercizio sia da costoro demandato a cittadini comunitari che se ne assumano la responsabilità
  5. Le navi iscritte nel registro internazionale di un altro Stato membro quando non siano abilitate esercitare il cabotaggio fra i porti di detto stato
  6. Le navi iscritte nel registro internazionale italiano, con notevoli eccezioni per le navi da carico di oltre 650 t di stazza lorda e per le navi da diporto adibite a noleggio

Il codice della navigazione non definisce il concetto di cabotaggio, che viene però inteso come servizio di trasporto via mare di passeggeri o merce dietro compenso fra porti di un medesimo stato.

Pertanto, le navi non comunitarie, in zavorra o cariche di merce o passeggeri, sono pienamente libere di navigare lungo le coste italiane di toccarle, ma non possono esercitare il traffico, quindi il trasporto remunerato da un porto all’altro dello Stato stesso.

Non costituisce cabotaggio:

  1. Il servizio di feeder, consistente nel trasporto, fra due più porti dello stesso Stato, di merce destinata ad essere trasbordata su altra nave con destinazione all’estero o di merce proveniente dall’estero
  2. La navigazione di scalo, che consiste nel viaggio di una nave tra due più porti del medesimo stato, per sbarcare carico proveniente dall’estero o per imbarcare il carico destinato all’ estero

Ciò che rileva ai fini del cabotaggio è il luogo d’imbarco iniziale e di sbarco finale della merce, che deve svolgersi tra porti dello stesso Stato.

Il servizio marittimo di porti, sebbene non riceva una precisa definizione legislativa, viene qualificato come i servizi dei porti e servizi portuali attuati con navi, come i servizi di pilotaggio, rimorchio o soccorso.

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