Le esigenze di controllare la navigazione marittima e le altre attività che svolgono nel mare adiacente alle proprie coste, ha indotto gli Stati ad affermare la propria sovranità su un tratto di mare di una certa estensione a partire dal territorio, detto mare territoriale.

La convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare stabilisce in 12 miglia marine l’estensione massima del mare territoriale e determina i criteri per la sua misurazione rispetto alla costa a partire dalle cosiddette linee di base.

Queste linee possono corrispondere alla linea di bassa marea lungo la costa, ma possono anche tagliare zone di mare racchiuse in insenature; tali zone di mare sono dette acque interne.

Per acque interne si intendono non solo quelle di fiumi, laghi e canali, ma anche gli spazi di mare situati in direzione del territorio rispetto alla linea interna (linea di base) di delimitazione del mare territoriale.

La sovranità degli Stati sul mare territoriale si estende allo spazio aereo ad esso sovrastante ed al suolo e sottosuolo marino ad esso sottostanti, con il conseguente diritto di esplorazione e di sfruttamento delle risorse economiche e naturali ivi esistenti.

Per l’Italia l’art. 2 codice navale fissa in linea generale i limiti delle acque interne e l’estensione del mare territoriale, rispecchiando i criteri stabiliti nella convenzione di Montego Bay.

Sono dunque considerati acque interne, pertanto assoggettati alla sovranità dello Stato italiano i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio italiano, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del Golfo, del seno o della baia non supera le 24 miglia marine (1 miglio marino=1852 m).

Se tale distanza è superiore a 24 miglia marine, è considerata acque interne la porzione del Golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata fra i due punti più forare i distanti fra loro 24 miglia marine.

È soggetto altresì alla sovranità dello Stato italiano il mare territoriale, cioè la zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali e insulari e lungo le linee rette (linee di base) congiungenti i punti innanzi indicati. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

L’art. 33 della convenzione di Montego Bay consente agli Stati costieri l’istituzione di una zona contigua, che si estende non oltre 24 miglia dalle linee di base, entro la quale esercitare il controllo necessario al fine di prevenire e reprimere le infrazioni alle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e di immigrazione.

L’Italia non ha istituito la zona contigua.

L’art. 303 della convenzione consente anche l’istituzione di una zona archeologica, di pari estensione, al fine di controllare il recupero e il commercio di oggetti di natura archeologica e storica.

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