Una voce retributiva a sé stante è il trattamento di fine rapporto (c.d. liquidazione), previsto e disciplinato dalla legge, che consiste in una forma di retribuzione differita, la cui maturazione avviene nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il testo attuale dell’art. 2120 è frutto della riforma introdotta con la l. n. 297 del 1982 che mise il nuovo istituto in sostituzione della precedente indennità di anzianità, la quale, essendo calcolata moltiplicando l’ultima retribuzione per gli anni di servizio presso l’azienda, provocava il c.d. fenomeno di superliquidazioni, ottenute incrementando artificiosamente la retribuzione nello scorcio finale del rapporto. Con il t.f.r. tale inconveniente è stato eliminato: a favore di ciascun lavoratore, infatti, viene accantonata, ogni anno, una somma calcolata dividendo la retribuzione annuale per 13,5, in modo da dar luogo, più o meno, all’accantonamento annuale di una mensilità di retribuzione. Per determinare la base di computo dell’accantonamento, si considera ciascuna somma percepita a titolo non occasionale dal lavoratore, salvo diversa (anche in peius) previsione dei contratti collettivi . Gli accantonamenti sono rivalutati ogni anno, secondo una percentuale ancorata al costo della vita, ma tale da garantire una copertura integrale dalla svalutazione della moneta. Il t.f.r., quindi, risulta essere il risultato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali rivalutati.

Del trattamento il dipendente non può fruire prima della cessazione del rapporto di lavoro. Egli, tuttavia, ha titolo a richiedere un’anticipazione del t.f.r., entro un massimo del 70% del trattamento accantonato sino a quel momento (art. 2120 co. 6). Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti (co. 7). Al di là dei massimali individuali e di azienda, il lavoratore ha diritto a pretendere l’anticipazione a condizione di poter addurre la presenza di una delle seguenti causali (co. 8):

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
  • acquisto della prima casa per sé e i propri figli, documentato con atto notarile o con altri mezzi idonei (es. stipulazione del contratto preliminare).
  • sostegno economico durante il periodo di fruizione del congedo parentale (d.lgs. n. 151 del 2001) o dei congedi formativi (l. n. 53 del 2000).

Tale anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto (co. 9).

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