Il protocollo d’intesa del 1993 ha definito, oltre che i due livelli di negoziazione collettiva, anche i loro rispettivi rapporti; quindi mentre al contratto nazionale è demandata la definizione dei contratti individuali, a quelli locali dovrebbe essere demandata la definizione di problemi aziendali o collegati all’ambito locale. La contrattazione decentrata ha quindi una funzione integrativa del contratto nazionale.

In questo modo si crea un sistema combinato, volto a definire un trattamento economico che sia coerente con le disposizioni economiche dello stato, per cui il livello inferiore non potrà porre norme che siano derogatorie o peggiorative rispetto al livello superiore. La previsione dei contratti nazionali è comunque di portata non generale in quanto essa vincola i soli soggetti associati, anche se essi costituiscono la maggior parte dei soggetti datori e prestatori. Per cui potranno comunque presentarsi numerosi contrasti fra i vari livelli.

D’altro canto è da escludere una precisa gerarchia che limiti i poteri dei contratti inferiori: un timido tentativo a riguardo non ha mai avuto un preciso riscontro normativo. Quindi non si può parlare di mandato dei ranghi inferiori a quelli superiori.

Si è quindi ritenuto di utilizzare un criterio temporale, dando prevalenza alle disposizioni posteriori anche se peggiorative, utilizzato per contratti dello stesso livello e anche di diverso livello, secondo il principio della pari dignità del livello nazionale e aziendale. Si è utilizzato anche il criterio della competenza, facendo prevalere il livello che avrebbe specifica competenza in un determinato campo.

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