Rivoluzione industriale e diritto sindacale. Il diritto sindacale è sorto con l’avvento della rivoluzione industriale nel secolo diciottesimo – prima in Inghilterra -, come diritto rivolto a regolare i rapporti collettivi deri­vanti dalle aggregazioni dei lavoratori per la tutela dei loro interessi nei confronti degli imprenditori; aggregazioni cui hanno fatto seguito, per fi­nalità di difesa, quelle degli stessi imprenditori. .

Le fasi del diritto sindacale. Nella prima fase della rivoluzione indu­striale le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono sorte nella sfera dell’illiceità in quanto era vietato l’associazionismo sindacale, ritenendosi che fosse in contrasto con la libertà economica. Dalla fase dell’illiceità si passò a quella della tolleranza, nel senso che fu eliminato il divieto, senza che vi fosse un riconoscimento esplicito; che si ebbe nella terza fase, quella del conferimento alle associazioni sindacali dei lavoratori della personalità giuridica.

Sistema corporativo e preclusione della libertà sindacale. La terza fase non si verificò in Italia, in quanto nel 1922, anno in cui stava per essere e­manata la relativa legge, ci fu l’avvento del fascismo, con conseguente mu­tamento dei rapporti tra stato e sindacato. Il sindacato fu estromesso dalla sfera privatistica, ed assorbito in quella pubblicistica, con il riconoscimento, con la carta corporativa del 1926, della personalità giuridica di diritto pubblico ai sindacati unici per categoria; conferimento che si estese anche alle associazioni degli imprenditori, egualmente uni­che per categoria. Con la caduta del sistema corporativo si ritornò al regime del sindacato di fatto, fino al 1948, an­no di entrata in vigore della carta costituzionale.

Le attuali norme costituzionali: mancata attuazione e interventi non legislativi. Gli artt. 39 e 40 cost. disciplinano rinviando alla legge i rapporti collettivi con efficacia generale. La legge di attuazione non è stata mai emanata per molteplici ragioni, soprattutto per l’opposizione dei sindacati ad un intervento legislativo comunque limitativo della loro libertà di or­ganizzazione e di azione. Tuttavia lo statuto dei lavoratori, approvato con L. 300/1970,. ha predisposto norme relative all’ organizzazione sindacale a livello aziendale; per lo sciopero, pur mancando una normativa di caratte­re generale, è stata emanata una legge per un settore specifico, quello dei pubblici servizi.

L’intervento dello Stato nei rapporti collettivi si è avuto mediante politiche governative dirette a favorire gli accordi sindacali, e quindi a risolvere i conflitti: tra tali politiche, in particolare gli sgravi contributivi ed altre agevolazioni dirette a ridurre il costo della forza lavoro, aumentando la possibilità per i sindacati di ottenere retribuzioni più alte.

Il diritto giurisprudenziale. La mancanza di un sistema legislativo di diritto sindacale ha favorito il formarsi di un diritto extralegislativo attraverso la giurisprudenza, anche e soprattutto della Corte costituzionale, che ha individuato i limiti al diritto di sciopero ed i principi relativi alla formazione ed all’efficacia degli attuali contratti collettivi.

Ordinamento intersindacale: elementi di originarietà. La politica astensionistica del legislatore ha favorito la formazione di un diritto sindacale spontaneo, quale l’ordinamento intersindacale come ordinamento autonomo rispetto a quello dello Stato, ricevendo dallo stesso legittimazione ed effettività, e presentando anche aspetti di originarietà nella misura in cui ritrova in se stesso gli strumenti di applicazione e di garanzia.

Relazioni industriali: significato ed interdisciplinarietà. L’ ordinamento intersindacale disciplina le relazioni industriali, espressione con la quale si fa riferimento ai rapporti collettivi in genere.

Lo studio completo delle relazioni industriali richiede un metodo in­terdisciplinare, con prevalenza di quello sociologico; che consente l’esame della realtà in continuo mutamento. Il modo di essere delle relazioni in­dustriali dipende anche dal tipo di compagine politica al governo, come dimostra in particolare la vittoria del new labour in Inghilterra nel 1997 che ha posto termine al governo conservatore che durava dal 1979.

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