di sicurezza.

Al di là della protezione spettante ai lavoratori che si ammalano e si infortunano per fattori esterni, i numerosi fattori di rischio inerenti al lavoro rendono altamente possibile che una malattia o un infortunio trovino causa (o concausa) nell’ambiente di lavoro. Ancor prima della tutela successiva al verificarsi dell’evento lesivo, quindi, l’esigenza primaria è quella di prevenire tale evento.

A tale finalità è rivolto l’art. 2087, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro . Tale articolo sancisce il c.d. obbligo di sicurezza, inserito nel contenuto obbligatorio del contratto di lavoro subordinato ed al quale non può che corrispondere, simmetricamente, un diritto soggettivo (indisponibile) del lavoratore. L’obbligo di sicurezza, a sua volta, necessita di una forte specificazione tecnica, la quale viene operata da una serie di normative che hanno dato vita ad un ricco corpus di regole tecniche.

L’ampiezza dell’obbligo sancito dall’art. 2087, tuttavia, ha saputo proiettarsi al di là del rispetto scrupoloso delle regole previste: la giurisprudenza, infatti, ha interpretato il contenuto di tale obbligo alla luce del criterio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Qualora le prescrizioni esistenti alla stato della normativa siano superate o insufficienti, quindi, l’art. 2087 impone al datore di lavoro di adottare quelle misure che, secondo gli standard più aggiornati, debbono ritenersi necessarie per garantire ai lavoratori condizioni di piena sicurezza. L’obbligo di sicurezza, tuttavia, presentando un chiaro contenuto aperto, risulta essere fortemente indeterminato e, quindi, produttivo di incertezze sulle misure di prevenzione da adottare.

D.lgs. n. 626 del 1994.

Una normativa così congegnata, a prescindere dai suoi meriti, denunciava lacune assai vistose: essa, infatti, rimaneva affidata all’efficacia dissuasiva della responsabilità penale. In particolare, mancava completamente un’impalcatura di organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie in azienda che rendesse possibile una gestione professionale della sicurezza.

L’esigenza di modernizzazione giunse a condensarsi nella direttiva comunitaria sulla tutela dell’ambiente di lavoro (1989), dal cui processo di implementazione è poi scaturito il d.lgs. n. 626 del 1994, al quale si deve l’inaugurazione di una nuova era nella gestione della sicurezza in azienda. I principali contenuti di tale decreto sono stati i seguenti:

  • la conferma dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087, rimasto al vertice ideale del sistema.
  • la creazione di un servizio di prevenzione e protezione dei rischi, a capo del quale il datore deve nominare responsabile un proprio dipendente od un esterno, che non ha una responsabilità esterna, ma soltanto il compito di organizzare la gestione della sicurezza.
  • la previsione dell’obbligo, per il datore di lavoro, di predisporre periodicamente una valutazione dei rischi e delle possibili misure di sicurezza, e di esprimere tale valutazione in una relazione consultabile dagli organi ispettivi delle ASL e delle Sezioni Ispettive delle Direzioni provinciali del lavoro.
  • l’istituzione della figura del medico competente, che ha il compito di sovrintendere alla situazione medica dei lavoratori.
  • l’istituzione del rappresentante sindacale per la sicurezza, che, essendo espressione delle associazioni sindacali, rappresenta i lavoratori nel processo di elaborazione della relazione di valutazione dei rischi
  • la previsione di obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori singoli. Oltre a tali obblighi l’art. 5 co. 1 poneva a carico del lavoratore l’obbligo esplicito di prendersi cura della propria sicurezza e salute. L’obiettivo, quindi, è che il lavoratore possa essere partecipe di una nuova e capillare cultura della sicurezza.

Al di là di questa struttura istituzionale, troviamo la moltitudine di misure tecniche di dettaglio (regolamenti). A causa della persistente urgenza rappresentata dall’elevato tasso di incidenti mortali sul lavoro, si sono andate intensificando le pressioni per un’ulteriore revisione della normativa, in vista dell’elaborazione di un Testo unico sulla sicurezza.

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