Fino ad ora s’è avuto presente l’ipotesi in cui singole clausole del contratto, oggetto di integrazione eteronoma, siano nulle per contrasto con disposizioni imperative di legge o eventualmente di contratto collettivo. La nullità a cui si fa riferimento, in tale ipotesi, è una nullità parziale , che non travolge l’intero contratto, ma soltanto la clausola incriminata.

Deve essere tenuto presente, tuttavia, che il contratto di lavoro può anche essere considerato:

  • nullo nel suo complesso , ove la stipulazione dello stesso sia avvenuta in violazione di norme imperative.
  • annullabile, per incapacità naturale o per vizi della volontà di uno dei contraenti.

Ancora una volta, comunque, gli effetti di tale nullità/ annullabilità sono disciplinati in modo divergente rispetto al diritto civile comune, e questo finalità di protezione del lavoratore coinvolti in tali contratti.

Di base, se un contratto è dichiarato nullo, le parti vengono sciolte dalla relazione contrattuale e dalle rispettive obbligazioni, e ciò ha effetto anche sulla pregressa attuazione del contratto. Nel caso di un contratto di durata (contratto di lavoro subordinato), al contrario, occorre tener conto del fatto che le prestazioni di lavoro sono state comunque espletate, sorgendo quindi l’esigenza di proteggere i naturali diritti di chi, di fatto, ha reso tali prestazioni.

Al riguardo presiede l’art. 2126:

  • co. 1: qualora un contratto di lavoro sia dichiarato nullo o annullato, la nullità o l’annullamento non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (effetto non retroattivo della nullità/ annullamento del contratto di lavoro).
  • co. 1 (eccezione): quando la nullità del contratto derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa , il lavoratore non può vantare nessun tipo di diritto.

co. 2 (eccezione all’eccezione): se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione

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