L’inosservanza di uno degli obblighi procedurali previsti dalla legge n. 223 del 1991 (es. mancata partecipazione all’esame congiunto) e/ o dei criteri di scelta può essere fatta valere dal lavoratore tramite un’azione giudiziale di impugnazione del licenziamento collettivo. Qualora una delle doglianze sia ritenuta fondata dal giudice, con applicazione in ogni caso del regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 St. lav., il licenziamento è dichiarato:

  • inefficace, per vizio formale o procedurale.
  • annullato, per violazione dei criteri di scelta

Una volta disposto il licenziamento collettivo, si apre la fase della collocazione in mobilità del lavoratore licenziato, la quale si effettua mediante l’iscrizione dello stesso in liste di mobilità costituite su base regionale e gestite dalla competente Direzione regionale del lavoro.

Tale iscrizione comporta il riconoscimento ai lavoratori interessati di due tipi di benefici:

  • sono riconosciuti rilevanti sconti contributivi a chi assuma lavoratori iscrittinelle liste. Occorre sottolineare, tuttavia, che tale beneficio, in forza della l. n. 236 del 1993, è stato esteso anche:
    • ai lavoratori di imprese escluse dal campo di applicazione del licenziamento collettivo, ma che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ossia a causali identiche a quelle di cui all’art. 24 della l. n. 223 del 1991.
    • a tutti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di mobilità.
    • al lavoratore iscritto nelle liste che abbia un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi viene erogata un’indennità di mobilità da parte dell’INPS, per un periodo variabile da un anno a quattro anni a seconda dell’età del lavoratore e dell’appartenenza o meno dell’area alle regioni del Mezzogiorno (per il primo anno l’indennità spetta nella misura del 100%, mentre per il periodo successivo in quella dell’80%).

Il dispositivo di protezione così delineato ha operato egregiamente per attutire le conseguenze sociali delle ristrutturazioni, ma ciò è accaduto al costo di creare ulteriori iniquità a danno dei disoccupati comuni o delle persone in cerca della prima occupazione.

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