All’avvento del fascismo, il movimento sindacale costituì un momento di resistenza al nuovo regime.

Il fascismo utilizza il sindacato come strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico e lo inserì nell’organizzazione stessa dello stato.

L’organizzazione sindacale corporativa aveva come presupposto il concetto di categoria professionale; questa era configurata come l’insieme di tutti i soggetti ( datori e prestatori di lavoro) che operano nello stesso settore della produzione.

Le categorie professionali erano individuate e definite per legge.

Tutti soggetti che appartenevano alla stessa categoria professionale erano considerati da leggi titolari dello stesso interesse collettivo professionale.

Per ogni categoria professionale era ammesso il riconoscimento giuridico di una sola associazione sindacale, per i datori di lavoro, e di una sola associazione sindacale, per i lavoratori.

Il contratto collettivo stipulato dei sindacati corporativi era efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale, proprio perché sindacati agivano come rappresentanti legali di chiunque facesse parte di quest’ultima.

Il contratto collettivo corporativo, in quanto destinato a perseguire interessi pubblici, e era annoverato tra le fonti di diritto e e era inderogabile se non a favore dei lavoratori (art.2077 cc).

Peraltro, lo stato, onde garantire il perseguimento dei fini pubblici affidato a sindacati corporativi, si riservava il potere di revocare i dirigenti sindacali e esercita poteri di vigilanza di tutela sull’attività delle associazioni sindacali corporative.

Il sindacato dei datori di lavoro e quello contrapposto dei prestatori di lavoro costituivano la “corporazione”, organo chiamato a realizzare l’organizzazione unitaria delle forze di produzione e a designare, insieme con il consiglio nazionale del partito fascista, i membri della camera dei fasci e delle corporazioni, che costituì la camera dei deputati.

Il sistema corporativo prevedeva una magistratura e del lavoro in sede collettiva; alla magistratura decideva le controversie giuridiche e cioè, le controversie in materia di interpretazione e di applicazione della legge e dei contratti collettivi corporativi; poteva essere chiamata anche decidere le controversie collettive economiche che concernevano le richieste di nuovo condizione di lavoro.

Previsione di tale competenza giurisdizionale consentì di sanzionare penalmente sia lo sciopero dei lavoratori che la serrata dei datori di lavoro.

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