L’art. 2094, come detto, non prende in considerazione un datore di lavoro qualsiasi, bensì, specificamente, un datore di lavoro avente i requisiti dell’imprenditore, posti dall’art. 2082. Questo, comunque, non significa che il Codice civile abbia voluto riservare la subordinazione all’impresa: l’art. 2239, infatti, ha previsto una norma generale estensiva, statuendo che i rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa sono regolati dalle disposizioni (artt. 2094 e ss.), in quanto compatibili con la specialità del rapporto .

In forza di tale disposizione, tutte le norme del diritto del lavoro sono state estese anche al rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro imprenditori, non conoscendosi rilevanti applicazioni giurisprudenziali della clausola di esenzione collegata ad un’eventuale incompatibilità con la specialità del rapporto . Al contrario, è proprio tale specialità che risulta essere ormai riassorbita, e questo a maggior ragione dopo che la l. n. 108 del 1990 ha esteso la disciplina in esame anche ai datori di lavoro non imprenditori, che in precedenza ne erano esclusi.

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