L’apparato sanzionatorio predisposto dalla legge prevede:

  • sanzioni individuali (art. 4 co. 1), per i lavoratori:
    • che si astengono dal lavoro in violazione delle misure previste.
    • che, richiesti di prestare lavoro per garantire l’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non svolgano la loro consueta attività.

Le sanzioni (obbligatoriamente conservative ) sono di carattere disciplinare, dovendo, inoltre, essere proporzionate alla gravità dell’infrazione.

  • sanzioni collettive (art. 4 co. 2), destinate alle organizzazioni che proclamano uno sciopero, o che vi aderiscono in violazione delle misure previste. Nei loro confronti sono previste:
    • la sospensione dei permessi sindacali retributivi per la durata dell’astensione.
    • la sospensione (alternativa o cumulata alla precedente) della facoltà di riscuotere i contributi sindacali per la durata dell’astensione.
    • eventuali esclusioni da qualunque trattativa sindacale per un periodo di almeno due mesi, i quali decorrono dalla cessazione dello sciopero.

Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario.

Se questo apparato di sanzioni non funziona, esiste una possibilità estrema, la precettazione (art. 8), che consiste in un provvedimento amministrativo la cui adozione presuppone l’esistenza di un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati . In tale situazione, quindi, è possibile precettare, cioè comandare al lavoro una certa quota di lavoratori.

Qualora neppure la precettazione sia osservata, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, assai pesanti, a carico dei soggetti inosservanti (art. 9).

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