Anche se si è data per pacifica l’affermazione secondo la quale le fonti fatto producono diritto non scritto, si è invece dubitato della necessaria corrispondenza tra fonti atto e diritto scritto, potendovi essere un diritto non scritto che si ricava dal diritto scritto posto da fonti atto: tale sarebbe, soprattutto, il caso dei cosiddetti principi, più o meno generali, che non sono esplicitati in apposite disposizioni, ma che si ricavano in via interpretativa da singole disposizioni o gruppi di disposizioni, in quanto da queste logicamente implicati o presupposti. Sono ricavate dall’insieme delle possibili combinazioni tra le disposizioni o i gruppi di disposizioni presenti in un ordinamento giuridico statale. (Articolo 12 preleggi).

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