La prima udienza della Corte costituzionale si ebbe il 23 Aprile 1956, quando il neopresidente Enrico de Nicola fede un discorso in relazione alla libertà di espressione del pensiero, una pronuncia fondamentale, soprattutto per il rilievo delle questioni pregiudiziali toccate in ordine all’estensione del controllo di costituzionalità anche alle norme anteriori alla Costituzione e all’applicabilità immediata delle norme costituzionali programmatiche. Da quel momento il nostro diritto costituzionale, data la forte produttività della Corte, ha assunto un carattere di impianto giurisprudenziale: ogni norma costituzionale, per essere pienamente compresa, deve essere integrata con il richiamo alle sentenze della Corte, che hanno formato corpi organici di giurisprudenza intorno a materie fondamentali (es. principio di eguaglianza).

Occorre soffermarsi sull’influenza della giurisprudenza costituzionale sulla dinamica dei poteri statuali e sulla definizione delle libertà fondamentali. Quello che deve essere subito sottolineato, comunque, è che il bilancio relativo al nostro sistema costituzionale non può non tener conto di alcune condizioni peculiari del sistema italiano:

  • il nostro sistema di giustizia costituzionale nasce in sede costituente senza disporre di alcuna tradizione alle spalle: la Corte rappresenta un organo inedito, legato alle novità data dalle Costituzione rigida e del decentramento regionale;
  • rispetto all’entrata in vigore della Carta, la giustizia costituzionale viene resa operante con un forte ritardo, determinato da lacerazioni del tessuto politico e dalla diffidenza delle forze di maggioranza verso tale istituto di garanzia;
  • la Costituzione presenta tutta una serie di caratteri particolari: essa, infatti, è lunga, garantista sul piano della distribuzione dei poteri, ricca sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti sociali e fortemente innovativa rispetto alla formazione precedente;
  • i costituenti adottarono un modello di giustizia costituzionale peculiare, non ricalcato da alcuno dei modelli classici: pur partendo da una scelta di giurisdizione accentrata (modello austriaco), mediante l’incidentalità del giudizio costituzionale, si introduce un meccanismo di accesso sostanzialmente recepito dal sistema di giurisdizione diffusa americano.

L’azione congiunta di tali fattori comportò la nascita di un sistema non definito (flessibile), suscettibile di sviluppi diversi, che avrebbero potuto portare l’organo di giustizia costituzionale a operare sia secondo le linee prevalentemente politiche del controllo accentrato, sia secondo quelle giurisdizionali del controllo diffuso.

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