Le leggi elettorali

La Costituente, dopo lunghe discussioni, decise di lasciare libera la scelta relativa al tipo di legge elettorali da adottare, e infattila Costituzionenon prevede niente al riguardo, sebbene dia comunque per scontato un principio implicito in alcune norme (art. 1 e art. 48), quello cioè della presenza obbligatoria delle minoranze negli organi rappresentativi. Dato chela Costituzionenon vi fa riferimento, la legge elettorale può essere modificata anche attraverso una legge ordinaria, ma solo in conseguenza di un accordo da minoranza e maggioranza, che non in nessun modo cambiarla a ridosso delle elezioni.

Perché si abbia una democrazia funzionale la legge elettorale deve rispondere a due esigenze fondamentali, che risultano tuttavia difficilmente conciliabili:

  • deve riprodurre gli orientamenti politici del corpo elettorale.
  • deve fornire un organo rappresentativo che possa funzionare.

Le formule elettorali

In base all’obbiettivo che si intende perseguire, ci si orienta verso due formule elettorali, le quali, in alcuni casi, vengono combinate in sistemi misti:

  • i sistemi maggioritari che garantiscono una maggioranza stabile ma sono meno rappresentativi, in quanto attribuiscono i seggi, o comunque il loro maggior numero, al candidato (o alla lista) che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Le elezioni maggioritarie hanno come effetto quello di fare attribuire al partito che ha ottenuto la maggioranza dei voti il seggio (o i seggi) a disposizione, prevedendo in alcuni casi, un secondo turno elettorale, detto ballottaggio , a cui vengono sottoposti i due candidati (o le due liste) che hanno prevalso nel primo turno.

  • i sistemi proporzionali che non garantiscono una maggioranza stabile, in quanto, per rappresentare tutte le parti, tendono a far corrispondere il numero dei seggi attribuiti alla proporzione dei voti ottenuti dai candidati (o dalle liste) concorrenti, effettuando un recupero dei resti conseguente alle operazioni aritmetiche di divisione.

Tali sistemi proporzionali, in molti casi, danno luogo ad assemblee rappresentative nelle quali si formano maggioranze di coalizione.

Ai sistemi maggioritari si oppongono quelli che garantiscono le minoranze (sistemi proporzionali), in qualsiasi caso, uno rappresentanza che può essere:

  • generica, ovvero preordinata dal legislatore, che riserva un certo numero di seggi, prefissati arbitrariamente e a priori, alla sola minoranza. I suoi due tipi più comuni sono rappresentati da:
    • sistema del voto limitato che consiste nel concedere agli elettori un numero di voti minore di quello dei seggi da coprire.
    • sistema del voto cumulativo che consiste nel concedere tanti voti quanti sono i seggi da coprire, permettendo però che ciascun elettore li concentri su un numero minore di candidati.
  • specifica, ovvero proporzionale di tutte le minoranze, ma inevitabilmente imprecisa.
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