Il quadro delle fonti regionali è espressione del principio di autonomia affermato dall’articolo 5 della costituzione, oggi profondamente mutato alla luce di 2 riforme del titolo V della costituzione, introdotte dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n 1, e 18 ottobre 2001, n.3, con specifico riferimento alle regioni ad autonomia speciale, per effetto della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2. L’esame delle fonti suddette richiede un costante riferimento sia alla legislazione ordinaria di attuazione e sia alla giurisprudenza costituzionale

Le principali fonti regionali sono:

  • gli statuti
  • le leggi e
  • i regolamenti.

Vi è la distinzione tra regioni ad autonomia speciale e regione ad autonomia ordinaria, dalla quale nell’intenzione dei costituenti, sarebbe dovuta scaturire una maggiore ampiezza di poteri e di funzioni per le prime nei confronti delle seconde. Ad esclusione, della potestà statuaria attribuita dall’articolo 123 alle regioni ad autonomia ordinaria, e negata dall’articolo 116 alle regioni ad autonomia speciale

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