Il coordinamento del testo approvato.

Prima della votazione finale vi è un’eventuale coordinamento del testo approvato, consistente nella verifica della correttezza formale delle disposizioni approvate, della loro compatibilità reciproca, nonché della loro conciliabilità con lo scopo della legge. Il coordinamento, sollecitato da una serie di soggetti previsti dai regolamenti, prima della votazione finale, consistente fondamentalmente nell’approvazione da parte dell’assemblea delle modifiche rese necessarie dall’opera di coordinamento. Il regolamento della Camera prevede che l’assemblea può, autorizzare il presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Caratteristiche dell’intervento sono fatto che: è successivo alla votazione finale del progetto; le modifiche vengono decise autonomamente dal solo presidente; fa riferimento a mere correzioni di forma.

Il computo degli astenuti alla Camera ed al Senato

Il progetto di legge s’ intende approvato quando esso, ai sensi dell’articolo 64 comma 3, sia stato votato a maggioranza dei presenti. La determinazione della maggioranza non avviene allo stesso modo nel Parlamento a causa del diverso meccanismo del computo di coloro che si astengono dalla votazione:

ü alla Camera gli astenuti non vengono computati ai fini della determinazione del quorum di maggioranza;

ü al Senato invece gli astenuti vengono computati.

La conseguenza pratica è che al Senato l’astensione eleva il quorum di maggioranza e dunque ne rende più difficile il raggiungimento.

La “navette” di progetti di legge dai due rami del Parlamento.

Il progetto di legge approvato viene trasmesso dal presidente all’altro ramo del Parlamento mediante un messaggio, un documento, cioè, che attesta solennemente che il progetto è stato approvato in quel determinato testo e la cui funzione è quella di rendere possibile il seguito del procedimento presso la Camera la seconda Camera. Qualora quest’ultima:

ü approvi il progetto senza apportarvi modifiche, la legge viene trasmessa anche in questo caso con un messaggio dal presidente della Camera in questione al governo, che a sua volta lo trasmette al presidente delle Repubblica, per la promulgazione.

ü Qualora la seconda Camera introduca delle modifiche, il progetto ritorna alla prima Camera e non è escluso che, in caso di ulteriori modifiche introdotte da quest’ultima, il progetto debba ancora proseguire nella sua corsa tra le due stazioni rappresentate dalla Camera e da Senato: nella prassi è detta navette. Un modesto argine al manifestarsi di tale fenomeno è posto dai regolamenti parlamentari secondo i quali nel corso dell’esame in seconda lettura le deliberazioni possono riguardare soltanto le disposizioni modificate dall’altra Camera, così si procede alla votazione finale.

Non esiste un principio di corrispondenza procedimentale in ordine all’esame del progetto di legge da parte delle due camere. Ciascuna di esse è libera di seguire il procedimento normale o un procedimento speciale a prescindere dalla scelta al riguardo compiuta dall’altra Camera; camere libere di adottare lo stesso procedimento seguito in prima lettura o pure un procedimento diverso.

Il procedimento legislativo speciale o decentrato, è quello caratterizzato dall’intervento delle commissioni in sede legislativa o deliberante. Tutte le fasi si svolgono all’interno della commissione competente. Nel procedimento in questione si ha una sostituzione integrale della commissione nei confronti dell’assemblea. Le stesse fasi discussione generale, discussione e votazione di articoli, e votazione finale; gli stessi strumenti procedurali, l’ordine del giorno, così le questioni pregiudiziali e sospensive di emendamenti; e possono essere espressi pareri da parte di commissioni in sede consultiva.

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