La legislazione elettorale: dal criterio censitario al suffragio universale maschile

La funzione elettorale del periodo aveva carattere censitario, il che consentiva l’esercizio di voto ad una percentuale non superiore al 2% della popolazione. Nel 1877 il diritto di voto viene esteso ai cittadini di sesso maschile che avessero raggiunto la maggiore età e che avessero adempiuto all’obbligo scolastico: l’elettorato passò al 7% della popolazione; con le leggi elettorali del 1912 e del 1919 si arrivò all’introduzione del suffragio universale maschile e al sistema elettorale di tipo proporzionale, che rompeva con la tradizione dei sistemi elettorali di tipo maggioritario. Bisognerà tuttavia attendere fino al 1945 affinché si arrivi alla piena affermazione del principio del suffragio universale, con il riconoscimento del diritto di voto anche alle donne.

Gli sviluppi nell’assetto dell’organizzazione dello Stato: la costruzione di un modello accentrato e l’accantonamento dell’ipotesi regionalista

La scelta a favore dell’accentramento politico-amministrativo fu confermata negli anni immediatamente successivi all’unità del paese. In questo contesto, subiscono un significativo riordinamento gli organi ausiliari del Governo e quelli giurisdizionali. Si assiste alla nascita del sistema di giustizia nell’amministrazione, ossia di un sistema che consente al singolo di chiamare l’amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità commesse nell’esercizio delle sue funzioni, non più davanti ad organi interni alla stessa amministrazione, ma davanti a un giudice ordinario, quando oggetto di una controversia fosse un diritto civile o politico.

Si assiste a un primo allargamento dell’autonomia degli enti locali territoriali, come testimonia la trasformazione, avvenuta nel 1888, dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dei sindaci in organi elettivi, e non più di nomina governativa. Cominciano a nascere, accanto alle tradizionali strutture ministeriali, le prime aziende pubbliche, dotate di autonomia gestionale e finanziaria, e i primi enti pubblici nazionali (come l’INA nel campo delle assicurazioni), in grado di operare secondo modalità analoghe a quelle dell’impresa privata, sia pure secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza ministeriale.

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