creazione diretta del diritto→quando ogni ordinamento giuridico statale prevede attraverso la precostituzione di fonti atto e/o di fonti fatto,

una creazione indiretta del diritto→si realizza attraverso il rinvio a norme esterne rispetto a tale ordinamento: per esterne ci si riferisce all’ordinamento giuridico internazionale o diverso da quello statale.

Esistono nel nostro ordinamento disposizioni che disciplinano il ricorso a norme esterne dall’ordinamento.

  • Primo caso di creazione indiretta del diritto che fa riferimento all’ordinamento giuridico internazionale è:

a) La recezione interna delle norme pattizie, contenute in un trattato internazionale stipulato dallo Stato italiano con uno Stato o più Stati esteri.

Formazione di un trattato→si perviene attraverso le fasi della negoziazione, della sottoscrizione e dello scambio delle ratifiche.

Accordo in forma semplificata→non essendo necessaria in questo caso la fase della ratifica, dei trattati entrano in vigore per effetto della sola sottoscrizione. Di solito gli accordi in forma semplificata prevedono che tutte le scelte in ordine alla formazione del trattato spettano esclusivamente al governo.

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