L’iniziativa legislativa è qualificabile anche come vincolata o dovuta esempi di tali casi sono: i disegni di legge di conversione dei decreti legge, disegni di legge di approvazione del bilancio preventivo delle rendiconto consuntivo dello Stato, il disegno di legge di concessione dell’esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, il disegno di legge finanziaria e di disegni di legge comunitaria e in senso lato tutti gli atti di iniziativa legislativa relativi a leggi che la costituzione definisce necessaria per la loro attuazione.

Controversa è la qualificazione come atto di iniziativa vincolata del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di cui all’articolo 80.

La tesi affermativa spiega la doverosità di tale atto di iniziativa sulla base di una norma di diritto internazionale, in base alla quale gli Stati, i cui parlamenti abbiano concluso un trattato, sono tenuti a manifestare la propria volontà in ordine al trattato, utilizzando o negando la ratifica; da ciò discendono nella fattispecie l’obbligo del governo di esercitare l’iniziativa legislativa onde consentire alle camere di pronunciarsi sull’autorizzazione alla ratifica del trattato.

La tesi contraria, ritiene che l’obbligo previsto può essere comunque soddisfatto da una comunicazione del governo alla controparte internazionale non voler più addivenire alla ratifica del trattato; il riconoscimento di tale facoltà al governo non può essere considerato in contrasto con l’articolo 80, poiché tale norma imporrebbe l’intervento ed il consenso delle camere solo ai fini dell’instaurazione di un vincolo pattizio per lo Stato italiano, e non richiederebbe invece una decisione parlamentare, anche per la rinuncia a aderire ad un accordo.

Tuttavia l’intervento parlamentare, infatti, non ha soltanto la funzione di controllare l’operato del governo ma è anche volto ad evitare che dall’azione e dall’inerzia di quest’ultimo possono derivare sul piano della politica estera conseguenze definitive per lo Stato italiano nei confronti di altri soggetti internazionali, come inevitabilmente avverrebbe se si ammettesse il governo dopo aver concluso un trattato, fosse poi libero di non esercitare la relativa iniziativa legislativa.

Le norme che prevedono espressamente o implicitamente, l’ipotesi di iniziativa vincolata non devono necessariamente essere contenute in disposizione formalmente costituzionali.

Poiché non si verifica la limitazione del potere di altri soggetti. È una necessaria specularità di tipo logico-giuridico tra iniziative riservate e iniziativa vincolata. La coincidenza del carattere riservato e quello vincolato di un atto di iniziativa legislativa sembra sussistere esclusivamente quando tale coincidenza sia positivamente stabilita da una norma

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