Sebbene la forma di governo della Repubblica fosse stata posta su un piano indiscutibile dall’art. 139, era necessario decidere quale dei tre tradizionali tipi di repubblica adottare. Fu scelta la repubblica parlamentare secondo le cui caratteristiche un Presidente della Repubblica nomina il Governo che è responsabile verso le Camere secondo il sistema della fiducia.

Il sistema italiano, pur richiamandosi al concetto di “Repubblica democratica” (art. 1) e sottolineando in particolare il suo carattere sociale (art. 1 co. 2/ art. 3/ art. 4), si distaccò parzialmente da questo schema, presentando le caratteristiche che lo rendono una repubblica parlamentare atipica :

  • il Presidente della Repubblica possiede numerosi poteri di controllo, di equilibrio e di stimolo, in quanto da un lato è concepito come responsabile, dall’altro è munito di poteri propri e autonomi.
  • la Cortecostituzionale, organo fino a quel momento sconosciuto, limita grandemente i poteri del legislativo.
  • il Consiglio superiore della magistratura assurge a livello costituzionale, garantendo la separazione dei poteri limitatamente alla indipendenza dei giudici da ogni altro potere dello Stato.

La Repubblicaitaliana appare dunque come uno Stato orientato alle grandi riforme, nel quale riecheggiano gli ideali di rinnovamento simbolo della Resistenza:

  • la democrazia, sia diretta che indiretta.
  • la garanzia delle libertà individuali e di gruppo.
  • la garanzia delle autonomie e del decentramento.
  • la tendenziale uguaglianza dei punti di partenza.
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