È disciplinato dall’articolo 15 della legge 400 del 1988, adottati ai sensi dell’articolo 77, sono presentati, per l’emanazione al presidente della Repubblica con la denominazione “decreto-legge” e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del consiglio dei ministri.

Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella gazzetta ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione, e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per là conversione in legge

L’articolo 77 prescrive che il governo, una volta adottato il decreto-legge, deve il giorno stesso presentarlo per la conversione alla camere che, anche se sono sciolte, sono appositamente convocate, e si riuniscono entro cinque giorni. In realtà poiché la presentazione del decreto-legge alle camere tende al raggiungimento del fine della sua conversione in legge, l’atto che il governo presenta non è il decreto-legge in quanto tale, bensì un disegno di legge, redatto in un articolo unico che dispone la conversione, al quale viene allegato il testo del decreto-legge.

AL SENATO

L’articolo 78 del regolamento del Senato, stabilisce che il disegno di legge di conversione è assegnato oltreché alla commissione competente anche alla commissione affari costituzionali, che deve esprimere il proprio parere sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 77 e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente; qualora la commissione esprima parere contrario viene sottoposto entro cinque giorni al presidente del Senato al voto dell’assemblea, se l’assemblea si pronuncia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 77 o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto; qualora tale deliberazione, riguardi parti o singole disposizioni del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.

ALLA CAMERA

L’articolo 96 del regolamento della Camera, è stato modificato nel ‘97 con la sostituzione della procedura suddetta con la facoltà, attribuita ad un presidente di gruppo o 20 deputati, di presentare una questione pregiudiziale, riferita al contenuto del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge, che deve essere votata dall’assemblea.

Una seconda differenza procedimentale è quella secondo la quale i disegni di legge di conversione sono altresì assegnati al comitato per la legislazione, che nel termine di cinque giorni, esprimono parere alle commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti legge, previste dalla vigente legislazione.

Poiché il disegno di legge di conversione consta di un articolo è prevista soltanto la votazione finale. Prima di questo tipo sono votati gli eventuali emendamenti proposti dagli articoli del decreto-legge allegato; devono essere strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.

Ai sensi della legge 400 n. 1988 le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia, dal giorno successivo a quello dell’applicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il ministro della giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine, sia data immediata pubblicazione gazzetta ufficiale.

Anche il decreto-legge così come il decreto legislativo è sottratto al controllo preventivo di legittimità delle corti dei conti.

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