Art.14 legge n.400 del 1988: i decreti legislativi adottati dal governo ai sensi dell’articolo 76 della costituzione sono emanati dal presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal governo è trasmesso al presidente della Repubblica, per l’emanazione almeno 20 giorni prima della scadenza del termine suddetto. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina il governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti in relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il governo informa periodicamente le camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i 2 anni, il governo è tenuto a richiedere il parere delle camere sugli schemi dei decreti delegati.

Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle 2 camere competenti entro 60 giorni, impiegando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il governo, nei 30 giorni successivi esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro 30 giorni.

Ai sensi dell’articolo 16 della legge n.400 del 1988 i decreti legislativi e i decreti legge non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità alla corte dei conti. Fatta eccezione per i caso nei quali queste ultime comportino delle conseguenze finanziarie.

I limiti art.76 dei principi e criteri direttivi, dell’oggetto definito e del tempo limitato.

Quanto ai limiti dei decreti legislativi stabiliti dell’articolo 76, oggi siamo dinanzi ad una situazione più elastica rispetto ai limiti in questione. Quest’elasticità è spiegata dalla tendenza al decentramento della funzione legislativa, per consentire al Parlamento almeno in teoria, la massima concentrazione sulle grandi scelte politiche.

  • Il limite degli oggetti definiti, è spesso sfumato, com’è dimostrato dalle deleghe, che la stessa corte costituzionale ha altresì ammesso ampie deleghe.
  • In ordine al limite dei principi correttivi e direttivi vi è il problema dell’ammissibilità di deleghe totalmente vincolate, tali da rendere i corrispondenti decreti legislativi meri decreti provvedimento. La corte costituzionale ha affermato che non può riflettersi sulla legittimità delle leggi di delegazione, il modo con il quale il legislatore delegato abbia esercitato la delegazione e che sia in ipotesi tale da precludere ogni margine di attività libera.

Si sono riscontrate leggi di delegazione che, per quanto attiene la determinazione dei principi e dei criteri direttivi, si sono limitati a rinviare al contenuto di un altro atto normativo primario, ad elementi e dati di tipo tecnico, o all’attuazione di direttive comunitarie.

La determinazione dei principi e criteri direttivi si ricava dall’interpretazione delle finalità della delega, ricavabili oggettivamente dalla legge di delegazione o soggettivamente dalle intenzioni del legislatore delegante, oppure perché ha il compito di colmare la lacuna contenuta nella legge di delegazione, sviluppando e completando le scelte accennate dalle camere.

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