A detta di Cheli, gli sviluppi della giustizia costituzionale dipenderanno a doppio legame dagli sviluppi del sistema politico e rappresentativo, e con essi l’accentuazione del suo ruolo politico o giurisdizionale. In fasi come quella attuale, tuttavia, caratterizzata da una crisi degli istituti di rappresentanza politica e da una frammentazione del sistema partitico, non sarebbe inopportuno pensare ad una tipizzazione degli strumenti utilizzabili dal giudice costituzionale, anziché affidarsi ad un suo atteggiamento di self-restraint. Prendendo spunto dalle altre esperienze europee che tale codificazione hanno apportato (es. Germania), si spiegano le varie proposte in tema, come ad esempio la previsione di poteri della Corte in ordine al dosaggio degli effetti delle sentenze o la proposta di introdurre la dissenting opinion.

L’introduzioni di tecniche di tal genere potrebbe consentire un duplice risultato:

  • riduzione dei rischi di una deresponsabilizzazione degli organi politici, spesso riscontrabile in relazione agli interventi della Corte;
  • controllabilità e classificabilità degli interventi della Corte nell’ambito della dialettica con gli altri poteri dello Stato (responsabilità politica diffusa).

Tutto questo, comunque, senza pregiudicare la flessibilità del modello, che resta l’elemento caratterizzante del nostro sistema, nonché il suo punto di forza.

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