Il marchio è trasferibile, con o senza l’ azienda, per tutti o in parte i prodotti o servizi per i quali è registrato. Il marchio è trasferibile anche a titolo temporaneo. La licenza può essere anche non esclusiva, cosicché il marchio sia utilizzato dal titolare e da uno o più licenziatari, s’ intende sempre purchè ciò non inganni l’ apprezzamento del pubblico. Nel caso di licenza non esclusiva, il licenziatario deve obbligarsi espressamente ad usare il marchio per prodotti e servizi eguali a quelli diffusi con lo stesso marchio dal titolare o altri licenziatari.

Il problema dell’ uso decettivo del marchio pocanzi sottolineato si pone massimamente perchè oggi la circolazione del marchio separatamente dall’ azienda non consente di esprimere giudizio sui beni contrassegnati da un marchio sulla base di esperienze pregresse. Da qui la necessità di garantire comunque una linearità di contenuto per evitare che il marchio si svuoti di capacità distintiva.

Quando il marchio è figurativo, di fantasia o costituito da una ditta derivata, si presume il suo trasferimento assieme all’ azienda. Gli atti di trasferimento del marchio devono essere trascritti presso l’ Ufficio italiano dei brevetti.

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