Nel 1934 il legislatore prevedeva la libera disponibilità del marchio; successivamente si orientò verso l’istituzione del cosiddetto “vincolo aziendale” cioè il principio per cui il marchio può esser trasferito solo con l’azienda o con un ramo particolare di essa e oltre ciò il trasferimento del marchio stesso deve avvenire per l’uso di esso a titolo esclusivo. La dottrina e la giurisprudenza si operarono per un’attenuazione delle rigidità di queste condizioni: nel primo caso si era operato sulla nozione di “ramo di azienda” riuscendo a considerare sufficienti il trasferimento dei dati solo immateriali (esempio: brevetti di invenzione) da cui dipendessero caratteristiche e qualità del prodotto: ciò fino al punto di contentarsi del trasferimento di un generico e impalpabile”diritto di produrre” merci contrassegnate con il marchio. Riguardo la condizione di esclusività del trasferimento si era adottato un orientamento per cui il trasferimento del marchio poteva esser a titolo non esclusivo, nella forma della licenza, quando il licenziante avesse conservato un controllo in merito alle caratteristiche qualitative dei prodotti su cui il marchio era apposto dal licenziamento. Riguardo la licenza del marchio essa poteva esser anche non esclusiva ma in questo caso è necessario che il licenziatario si obblighi a usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. Tutto ciò che concerne i trasferimenti, divisioni rinunzia ecc sono soggetti a trascrizione all’ufficio centrale dei brevetti. Effetti trascrizione singole atti e sentenze: C.C.

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