La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali si ricollega di regola alla posizione da lui assunta in società, per cui appare come un effetto del contratto sociale. Tale responsabilità è normale per le società dotate di semplice autonomia patrimoniale, mentre è eventuale per quelle dotate di personalità giuridica. In particolare:

  • nelle società dotate di semplice autonomia patrimoniale le obbligazioni sociali si ricollegano direttamente ai soci, che sono i debitori. In ordine ad essi vale sia il principio della responsabilità senza limiti per le obbligazioni assunte (art. 2740), sia quello della solidarietà (art. 1294). A tali principi, tuttavia, sono posti due temperamenti:
    • oltre il conferimento, la responsabilità del socio, sebbene illimitata e solidale, è sussidiaria, perché opera solo nel caso di insufficienza del patrimonio sociale.
    • i soci, in determinate circostanze, possono limitare la propria responsabilità al solo conferimento.

Per spiegare come questo sia possibile occorre pensare che nel contratto sociale sia inclusa una procura, per cui il socio, per il fatto stesso di entrare in società, autorizzi chi opera per conto della medesima, ad impegnarlo personalmente. Tale procura può essere limitata, in modo tale che il socio non resti obbligato oltre i limiti del conferimento. Il ricorso alla procura, tuttavia, non spiega alcune ipotesi che possono presentarsi, quindi, per meglio comprendere quanto detto, occorre pensare che la responsabilità del socio sia inerente alla sua partecipazione al gruppo. Poiché con tale tesi si ha un’esposizione del soggetto alle conseguenze dell’attività giuridica altrui, si spiega come questa responsabilità possa essere limitata.

  • nelle società dotate di personalità giuridica la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali di solito non esiste, dal momento che le obbligazioni vengono imputate direttamente alla società. Nelle ipotesi in cui la responsabilità esiste (es. accomandatari), la medesima si ricollega ad una fideiussione inerente al rapporto sociale.

Fermo restando quanto detto, non sempre la responsabilità del socio verso i terzi si ricollega alla posizione da lui assunta nel contratto. Al contrario, in alcuni casi, si nota una tale indipendenza della responsabilità verso i terzi dalla posizione assunta dal socio nei confronti degli altri soci, da essere indotti a credere che la prima possa esistere anche senza la seconda.

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