La disciplina dettata dall’art. 2476 in tema di responsabilità si discosta non poco da quella dettata dagli artt. 2392 ss. con riguardo agli amministratori delle s.p.a.

Gli amministratori, di base, sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tale responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrano di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiamo fatto constare del proprio dissenso (co. 1). I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione (co. 2).

Il co. 3, disponendo che l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio , sembrerebbe riconoscere che soltanto i singoli soci hanno la legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità (co. 3), con la conseguenza che le spese di causa gravano su questi ultimi e che solo in caso di accoglimento della domanda la società rimborserà agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti (co. 4).

Essendo paradossale che la società non abbia la legittimazione ad agire per far valere tale responsabilità, gli interpreti tendono a riconoscergliela, ipotizzando che debba essere decisa dai soci, in assemblea o col metodo della consultazione scritta. A ben vedere, tuttavia, il silenzio del legislatore sembra avere un suo obiettivo, ovvero quello di affermare il principio per cui non è richiesto alcun quorum per intraprendere l’azione stessa.

La mancanza anche del minimo riferimento ad un’azione dei creditori sociali sembra da attribuire all’ottica particolare, a metà tra le società di persone e quelle di capitali, che il riformatore si è imposto nel disciplinare la s.r.l. I commentatori si sono quindi orientati per suggerire che la difesa dei creditori sia pur sempre possibile attraverso l’esercizio dell’azione sociale in via surrogatoria oppure attraverso l’azione aquiliana (art. 2043). Viene invece fatta salva l’azione individuale di risarcimento del socio o del terzo: ai sensi dell’art. 2476 co. 6, infatti, le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Il socio che promuove l’azione di responsabilità può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi, caso in cui il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di un’apposita cauzione (co. 3).

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale (co. 5).

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