La repressione della concorrenza sleale si attua ex 2599 con l’inibizione degli atti di concorrenza sleale e con l’eliminazione dei mezzi che consentono di realizzarli mediante sequestro, rimozione o distruzione. L’azione è data per il solo fatto che ci sia stato un atto di concorrenza sleale. Legittimati sono imprenditori concorrenti, associazioni professionali. All’inibitoria si può aggiungere risarcimento danno, ma solo quanto l’atto di concorrenza sleale sia effetto del dolo o della colpa dell’imprenditore. L’attore deve provare l’atto di concorrenza sleale , il convenuto la non colpevolezza: la colpa infatti una volta accertato l’atto di concorrenza sleale si presume. Pubblicare la sentenza accertativa di concorrenza sleale è una forma specifica di risarcimento danno. Danno risarcibile è rappresentato da danno emergente e dal lucro cessante.

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