Il bilancio così confezionato dagli amministratori ha la natura di un progetto interno alla società, che può acquistare ufficialità soltanto dopo la sua approvazione in assemblea da parte degli azionisti, cui deve essere presentato corredato da:

  • la relazione sulla gestione (art. 2428), che consiste in un documento redatto dagli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione. Da tale relazione, in particolare, devono risultare una serie di elementi:
    • le attività di ricerca e di sviluppo.
    • i rapporti con le altre imprese del gruppo.
    • i ragguagli sulle azioni proprie o della società controllante possedute, comprese quelle acquistate o alienante durante l’esercizio.
    • i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
    • l’evoluzione prevedibile della gestione.
    • una serie di indicazioni relative all’uso da parte della società di strumenti finanziari.
    • l’elenco delle sedi secondarie
    • la relazione del collegio sindacale (art. 2429): gli amministratori, infatti, devono comunicare al collegio sindacale il bilancio e la relazione di sui sopra almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo (co. 1). Il collegio redige una relazione con cui deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri (co. 2)
    • la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, la quale deve essere analoga alla precedente, sebbene la diversità dei compiti di questo soggetto non possano non riflettersi sulla corrispondente relazione.

Nei casi in cui sia attribuito al collegio sindacale anche il controllo contabile, la relazione, ovviamente, sarà una sola. Nel caso che sia adottato:

  • il sistema dualistico, accanto alla relazione sulla gestione del consiglio di gestione, si avrà soltanto la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, dal momento che al consiglio di sorveglianza spetta di approvare il bilancio.
  • il sistema monistico, mentre al consiglio di amministrazione spetta di redigere la relazione sulla gestione, al comitato per il controllo sulla gestione spetta di redigere la relazione altrimenti attribuita al collegio sindacale.
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