La l. n. 262 del 2005 ha provveduto ad inserire nel d.lgs. n. 58 del 1998 una Sezione VI bis, opportunamente intesa a chiudere una falla del sistema dei controlli, rappresentata dall’esistenza di paesi nei quali manca una disciplina adeguata delle società di capitali e del mercato finanziario. Questa nuova normativa si basa sulla creazione di un elenco di paesi che non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione della società.

I rapporti che cadono sotto questa disciplina, in particolare, sono quelli:

  • di controllo:
    • da parte di una società italiana su di una società estera.

Relativamente a tale caso occorre distinguere a seconda che:

  • la società estera rientri tra quelle aventi sede in uno degli stati indicati nell’elenco generale di quelli che non garantiscono la trasparenza, caso in cui la società italiana deve allegare al proprio bilancio di esercizio il bilancio della società estera controllata e una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera.
  • la società estera rientri tra quelle aventi sede in uno degli stati rientranti nell’elenco di quelli nei quali le carenze di disciplina appaiono particolarmente gravi, caso in cui la società italiana non può assumere il controllo di quella estera senza il consenso della Consob, la quale detta con proprio regolamento i criteri relativi.
  • da parte di una società estera su di una società italiana, caso il bilancio della società italiana deve essere corredato da una relazione in tutto analoga a quella che deve essere allegata al bilancio della società italiana controllante.
  • di collegamento, relativamente al quale sorgono vari dubbi: sebbene infatti sia logico che vengano in considerazione soltanto i casi in cui ad essere collegata sia la società italiana e non la società estera, la normativa crea alcuni equivoci difficilmente risolvibili.

Certo è che il bilancio della società italiana deve essere corredato di una relazione degli amministratori sui rapporti con la società estera in buona misura analoga a quella richiesta per l’ipotesi della società italiana controllata.

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