Figura distinta dall’institore è quella del procuratore (art. 2209 cc). Il procuratore è come l’institore rappresentante dall’imprenditore a cui è legato da un rapporto di lavoro stabile ma la sua rappresentanza non deriva dalle funzioni a lui affidate nell’organizzazione dell’impresa. Il procuratore infatti non ha potere di gestione in quanto non sostituisce l’imprenditore nella gestione dell’impresa ma è rappresentante in virtù di un apposito conferimento di poteri e le sue funzioni si esplicano solo nel campo esecutivo. Pertanto saranno applicabili al procuratore le disposizioni che hanno il loro fondamento nella generalità della rappresentanza e non quelle che trovano la loro giustificazione nel potere di gestione.

Anche per il procuratore è prevista la pubblicità della procura o della sua modificazione o revoca analogamente a quanto è previsto per l’institore. Non gravano però sul procuratore gli obblighi inerenti all’esercizio dell’impresa (iscrizione e tenuta delle scritture contabili) in quanto essi hanno il loro fondamento nel potere di gestione e non compete al procuratore la legittimazione processuale attiva e passiva se non in base ad un apposito conferimento di poteri. Non si applica al procuratore nemmeno l’art. 2208 cc in quanto la presunzione della contemplatio domini può essere giustificata per l’institore ma non per il procuratore al quale è concesso il solo potere di rappresentanza e per il quale quindi il riferimento dell’atto all’impresa può risultare solo dal fatto che l’atto è compiuto in nome dell’imprenditore.

Alle figure dell’institore e del procuratore cui spetta un potere generale di rappresentanza si contrappone quella dei commessi, che sono gli ausiliari dell’imprenditore cui sono affidate funzioni tecniche limitate da attuarsi sotto la direttiva dell’imprenditore o dell’institore. In questa categoria rientrano quindi tutti gli altri ausiliari dipendenti dall’imprenditore che possono compiere solo gli atti che comportano le mansioni di cui sono incaricati.

Anche per quanto riguarda i commessi la rappresentanza è solo una conseguenza dell’attribuzione di funzioni nell’ambito dell’impresa e quindi sussiste solo nei limiti in cui le funzioni le richiedono. Non si verifica quindi neanche per i commessi la disposizione che si attua per l’institore in base all’art. 2008 cc. . La legge detta norme specifiche per i commessi preposti alla vendita e per i commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa inoltre i poteri sussistono solo se gli atti sono conclusi nei locali dell’impresa stessa. Anche per il commesso non è prevista la legittimazione processuale attiva e passiva.

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