L’intento perseguito con questa novità legislativa, essenzialmente esemplificatorio, si è tradotto in due modelli diversi tra loro (art. 2447 bis co. 1):

  1. uno diretto a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.
  2. uno diretto a destinare i proventi dell’affare al rimborso del finanziamento ottenuto per l’affare stesso.

Tali due modelli sono accomunati:

  • dalla specificità dell’affare per cui sono posti in essere, dove il termine affare , non volendo certamente indicare un singolo negozio, implica una componente gestoria a più o meno lunga scadenza e dove la prescritta specificità tende comunque a delimitare i confini entro i quali l’iniziativa deve essere contenuta.
  • dalla destinazione di una data entità patrimoniale alla realizzazione dello specifico affare (patrimonio di scopo).
  • dalla deroga che ne consegue all’art. 2740, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, perché nell’ambito del patrimonio sociale si creano due masse separate, sulle quali i creditori della società e i creditori nascenti dalla gestione dello specifico affare possono o non possono distintamente rivalersi.
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