Tra le modificazioni dello statuto rivestono particolare importanza le operazioni sul capitale, il quale, logicamente, può essere aumentato o ridotto. Diverse tuttavia sono le circostanze nelle quali entrambi tali mutamenti possono verificarsi e diversi sono gli interessi che nei singoli casi l’ordinamento tende a proteggere:

  • da un lato (aumento) l’interesse dei soci alla parità di trattamento.
  • dall’altro lato (riduzione) l’interesse dei creditori a non veder sfumare la consistenza patrimoniale della società.
  • in entrambi i casi l’interesse a riconoscere agevolmente quale sia la reale situazione patrimoniale della società.

Di qui la stretta correlazione con la disciplina del bilancio e l’accento posto sul rapporto tra:

  • dato formale (aumento/ riduzione effettiva di capitale). Alla effettività corrispondono rispettivamente un incremento o una riduzione patrimoniale.
  • dato sostanziale (aumento/ riduzione nominale del capitale). Al nominale , al contrario, corrispondono:
    • per l’aumento, un travaso tra voci di bilancio (dalle riserve al capitale) senza alcun mutamento della consistenza patrimoniale.
    • per la riduzione, la presa d’atto di una perdita patrimoniale già verificatasi che, portando il patrimonio al di sotto del valore enunciato nel capitale, costringe a far conto di questa scomparsa.

Nel disciplinare le operazioni sul capitale, tuttavia, il nuovo legislatore ha trascurato le complicazioni che possono derivare dall’applicazione, in questa fase, di alcune delle novità contenute nell’art. 2436, costituite in particolare:

  • dalle azioni prive di indicazione del valore nominale.

In tal caso ci si chiede se il fatto che le azioni siano prive dell’indicazione del valore nominale autorizzi l’eventuale emissione delle nuove azioni per un corrispettivo diverso dalla parità contabile con quelle già in circolazione, ossia per un prezzo superiore o inferiore al valore risultante dalla divisione del capitale preesistente per il numero delle azioni precedentemente emesse.

  • dalla possibilità di un’assegnazione non proporzionale alle nuove azioni.

In linea generale, si ritiene che ciò sia possibile soltanto previo accordo di tutti i soci, non solo di quelli partecipanti alla sottoscrizione, ma anche dei vecchi soci, se non altro per la necessità di conoscere in anticipo chi parteciperò alla sottoscrizione del nuovo capitale.

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