La legge prevede questi obblighi professionali: obbligo iscrizione registro delle imprese, obbligo tenuta della contabilità e documentazione operazioni d’impresa, indicare negli atti e nella corrispondenza il registro dove l’impresa è iscritta (sono obblighi personali: la loro inosservanza o inesatta osservanza ricade sull’imprenditore in ogni caso, a meno che l’impresa sia esercitata a mezzo di rappresentante generale (dell’incapace, l’institore o il procuratore) in quel caso su di lui. Nelle società questi obblighi sono in capo agli amministratori). Un obbligo fondamentale ma che la legge non dice è: obbligo della osservanza delle regole della correttezza professionale nell’esercizio dell’attività imprenditrice (base delle norme sulla repressione della concorrenza sleale)

Introdotto col C.C. è stato attuato solo con la l. 580/1993 modificata da D. P. R. 558/1999 attuata con regolamento 581/1995. Esso è un pubblico registro, tenuto dall’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio posto sotto la vigilanza d’un giudice delegato dal presidente tribunale del capoluogo di provincia. E’ un istituto operante sul piano della pubblicità il cui scopo è quindi portare a conoscenza dei terzi gli elementi che hanno rilievo nelle contrattazioni e sul piano della responsabilità:

Imprenditori individuali. sono iscritti: nome, residenza, capacità, autorizzazioni, oggetto attività, inizio e sua cessazione, sede impresa, rapporti di rappresentanza, modificazioni di questi elementi, atti di disposizione dell’azienda.

Società di persone. sono iscritti: persone dei soci, loro responsabilità per obblighi sociali, poteri di rappresentanza, oggetto, durata, sede della società, modificazioni del contratto sociale.

Società di capitali. Capitale sociale, organizzazione interna società, potere rappresentanza, oggetto, durata, sede, modificazioni dell’atto costitutivo.

Quindi si annotano fatti nuovi, si cancellano fatti iscritti, si rettificano fatti iscritti. Iscrizione si esegue su domanda scritta dell’interessato ossia il soggetto a cui la legge impone l’obbligo dell’iscrizione ovvero su iniziativa dell’ufficio in caso di mancata richiesta d’un’iscrizione obbligatoria da parte dell’interessato. L’ufficio deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e che sia stata rispettata la legge per l’iscrizione: senza condizioni di legge può ordinare la cancellazione sentito l’interessato. È dubbio se l’accertamento dell’ufficio debba limitarsi al riscontro della corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge o si estenda anche alla verità del fatto,del quale si chiede l’iscrizione. Dal sistema accolto nel codice sembra che l’accertamento dell’ufficio debba riguardare anche l’esistenza del fatto. Questa situazione genera una presunzione di verità dei fatti iscritti per Ferri accettabile quando si tratta di fatti contrari all’interesse di chi ha richiesto l’iscrizione (se poi ci sarà una causa lui dovrà dimostrare di aver ragione). E’ escluso ogni controllo sulla validità intrinseca dell’atto in quanto l’Ufficio vede la sua verifica circoscritta a corrispondenza del fatto con quello previsto da legge, profili di regolarità formale e completezza della documentazione.

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