L’azienda

L’azienda è, ai sensi dell’art. 2555 cc, il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore e pertanto possiamo dire che l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni (e quindi l’azienda) in funzione di uno scopo produttivo. L’azienda è quindi una combinazione di beni che conservano la loro individualità ma in qualche modo sono unificati dall’unitarietà della loro destinazione. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi dell’azienda la dottrina è divisa.. Infatti per alcuni possono ritenersi tali solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale per l’esercizio dell’impresa mentre per altri devono ritenersi tali anche i rapporti contrattuali stipulati per l’esercizio dell’impresa e anche i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori.

La seconda tesi non è accettabile in quanto la legge considera espressamente l’azienda come un complesso di beni e inoltre il passaggio dei crediti, dei debiti e dei rapporti contrattuali nell’ipotesi di trasferimento della titolarità o del godimento dell’azienda avviene, come vedremo, su altre basi. Altra parte della dottrina considera invece l’azienda come bene immateriale con riferimento all’organizzazione dell’imprenditore ma anche tale tesi non è accettabile in quanto per la legge l’azienda è il complesso di beni destinati all’esercizio dell’impresa e non l’organizzazione intesa come attività creativa da parte dell’imprenditore.

Riflessi giuridici dell’attività aziendale

L’unità funzionale dell’azienda ha una rilevanza giuridica sotto diversi aspetti. Sotto un primo aspetto osserviamo che il fatto che l’azienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo ci induce a considerare che tale complesso di beni abbia un valore maggiore rispetto ai beni singolarmente considerati. Tale maggior valore che i beni aziendali acquistano grazie all’organizzazione prende il nome di avviamento.

L’avviamento ha un fondamento soggettivo in quanto è inerente alla capacità dell’imprenditore e un fondamento oggettivo in quanto è inerente agli elementi dell’azienda e anche alla situazione locale in cui l’attività si svolge. Il nostro ordinamento fornisce all’avviamento una tutela soprattutto indiretta attraverso la tutela dell’attività dell’imprenditore (repressione della concorrenza sleale). Attraverso la tutela dei segni distintivi e soprattutto in sede di cessione dell’azienda o del godimento di essa, attraverso l’obbligo imposto al cedente di non concorrenza..

Nel nostro ordinamento manca invece una tutela diretta dell’avviamento ad eccezione del riconoscimento di un limitato diritto ad un compenso per l’aumento di valore apportato ai locali dallo svolgere in essi una attività imprenditrice. Sotto un altro aspetto occorre osservare che i beni che formano l’azienda non possono essere sottratti, se non per volontà dell’imprenditore, alla loro destinazione funzionale. Ciò in quanto come la destinazione ad una funzione unitaria è opera dell’imprenditore così solo per volontà dello stesso i beni possono essere sottratti alla loro destinazione funzionale o può essere addirittura eliminato il complesso aziendale.

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