L’art. 2332 sollecita grossi dubbi per quelle manchevolezze che, pur incidendo sull’ordinamento della società, non vengono considerate come cause di nullità:

  • nel caso di parziale sottoscrizione del capitale sociale (v. 2327), vale come capitale quello effettivamente sottoscritto e in tal senso deve rettificarsi il capitale indicato nell’atto costitutivo. La clausola che indica il capitale sociale in un importo inferiore a centoventimila euro, quindi, deve ritenersi sostituita di diritto dal minimo legale.
  • nel caso di mancata indicazione della sede, vale come sede sociale il luogo in cui è avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese.
  • nel caso in cui manchi l’organo amministrativo, la società si trova nell’impossibilità di operare, stessa cosa che avviene se non risultano nominati gli amministratori. Il tal caso i sindaci devono prendere l’iniziativa per la convocazione dell’assemblea allo scopo dell’integrazione dell’atto costitutivo. Se poi il collegio sindacale manca o non sono nominati i sindaci, l’obbligo della convocazione spetta agli amministratori.
  • nel caso di impossibilità dell’oggetto sociale, gli amministratori hanno evidentemente l’obbligo di convocare l’assemblea per la modifica del medesimo o gli opportuni provvedimenti.

Se nei casi sopra esaminati l’assemblea non riesce a provvedere, è inevitabile lo scioglimento della società, il quale (trattandosi di deliberazioni obbligatorie) avrà luogo per impossibilità di funzionamento dell’assemblea (art. 2484 n. 3).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento