Particolare è la posizione dell’inabilitato. Esso ha una capacità d’agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria ha bisogno dell’assistenza del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del giudice tutelare o di quella del tribunale. Anche all’inabilitato può essere concessa la generica autorizzazione a continuare l’esercizio dell’impresa commerciale, tuttavia, in questo caso, a decidere è l’inabilitato stesso, sebbene con l’assistenza del curatore.

L’art. 425 contempla l’ipotesi che la continuazione riguardi l’impresa gestita dall’inabilitato prima dell’inabilitazione, ma è ovvio che la disciplina si applica estensivamente ai casi di acquisto di un’azienda commerciale per successione o donazione. Alcuni intendono la norma nel senso che a seguito dell’autorizzazione l’inabilitato possa continuare l’impresa personalmente, senza necessità dell’assistenza del curatore (revoca parziale della sentenza di inabilitazione). Tale interpretazione, tuttavia, non può essere accolta, dal momento che lo scopo della norma è quello di evitare all’inabilitato il danno conseguente al disfacimento dell’azienda. Si deve pertanto ritenere che necessaria l’assistenza del curatore per gli atti dell’impresa che eccedono l’ordinaria amministrazione.

L’autorizzazione, come disposto dallo stesso art. 425, può essere subordinata alla nomina da parte dell’inabilitato di un institore, nomina questa che ha lo scopo di realizzare l’unità di direzione, compromessa dal necessario concorso del curatore negli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Nel caso in cui la nomina dell’institore sia una condizione dell’autorizzazione, si parla di rappresentante necessario.

Il minore emancipato nel diritto commerciale

Il minore emancipato, come l’inabilitato, ha capacità d’agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione. In questo caso, tuttavia, è ammessa la possibilità che si conceda l’autorizzazione non solo a continuare l’impresa commerciale, ma anche ad iniziarla.

L’art. 397 dispone che il minore emancipato, potendo esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, acquista una piena capacità di agire, che gli permette di compiere da solo gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa. L’unica elemento che differenzia lo status del minore emancipato da quello del maggiorenne sta nel fatto che tale piena capacità d’agire può essere prontamente tolta nel caso in cui il primo non se ne mostri degno.

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