L’attività dei professionisti intellettuali è un attività economica, ma non è legislativamente considerata attività d’impresa. Una società tra professionisti per l’esercizio in comune delle loro attività, darebbe vita ad un ipotesi di società senza impresa. Controversa è la possibilità stessa dell’esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali; controversa è l’ammissibilità delle società fra professionisti. La nozione di società non offre indicazioni preclusive; infatti l’art. 2247 parla di attività economica non di attività d’impresa. Esso va però coordinato con altre norme.

Con le norme del codice civile che regolano l’esercizio delle professioni intellettuali, dalle quali emerge con chiarezza il carattere rigorosamente personale dell’attività del professionista intellettuale. L’art. 2232, infatti, impone di eseguire personalmente l’incarico assunto e, pur consentendogli di avvalersi di sostituti ed ausiliari, puntualizza che questi ultimi devono sempre operare sotto la loro direzione e responsabilità.

Con la legge 23.11.1939 n. 1815, che disciplina gli studi di assistenza e di consulenza. In base a tale legge, le persone che si associano per l’esercizio della professione debbono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo e tributario, seguito dal nome, dal cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

Quindi è inammissibile la formazione di società tra professionisti. Il carattere rigorosamente personale della prestazione, imposto dall’art. 2232, non si concilia con l’esercizio della professione da parte di un ente impersonale quale è una società. L’evoluzione delle professioni intellettuali, in particolare quelle che richiedono grossi investimenti di capitali, spinge inevitabilmente verso l’utilizzazione di strutture organizzative di tipo imprenditoriale per il loro esercizio in forma associata.

Le soluzioni permissive accolte in altri paesi della comunità europea, spingono anche da noi in Italia verso un intervento legislativo volto a consentire la costituzione di società tra professionisti. Si è affidato ad un regolamento governativo il compito di fissare la disciplina delle società fra professionisti (art.2 legge 266/1997). A tutt’oggi, tale regolamento non è stato ancora emanato. Unica eccezione è costituita dalla società di avvocati introdotta nel 2001 in cui è stata data attuazione alla direttiva CE n.98/5 volta a facilitare il libero esercizio della professione nell’ambito dell’unione europea.

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