Per le sole società per azioni la legge consente, sulla base di una clausola statutaria o per deliberazione dell’assemblea, che determinate funzioni del consiglio di amministrazione siano delegate da questo permanentemente ad uno più amministratori singolarmente o collegialmente, e quindi la creazione di ulteriori organi amministrativi individuali o collegiali che prendono il nome rispettivamente di amministratori (o consiglieri) delegati o di comitato esecutivo. La legge stabilisce che una delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione possa essere consentita solo a coloro che sono membri del consiglio di amministrazione e che non possono essere delegate le seguenti funzioni: redazione del bilancio, progetto di fusione e scissione, funzioni delegate al consiglio dall’assemblea dei soci in tema di emissione di obbligazioni convertibili e di aumento di capitale e quelle relative ai provvedimenti da prendere in caso di perdita di capitale.

Gli organi delegati comunque restano organi subordinati rispetto al consiglio di amministrazione cui spetta la nomina dell’organo ma anche il potere di revocare o ampliare/restringere la sfera delle competenze delegate e cui spetta anche il potere di direttiva e controllo sull’operato degli organi delegati nonché il potere di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Rappresentanza della società

Nel caso di amministratore unico al potere di amministrazione corrisponde necessariamente il potere di rappresentanza della società ma quando esiste un consiglio di amministrazione il potere di rappresentanza è attribuito al presidente o all’(agli) amministratori delegati disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dallo statuto o atto costitutivo della società. Secondo la legge il potere di rappresentanza è generale e quindi le limitazioni a tale potere (che risultano dallo statuto, dall’atto costitutivo o dalla deliberazione dell’organo competente) hanno una efficacia puramente interna e non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, a meno che non si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società.

In via di principio quindi l’atto compiuto dal rappresentante anche se è posto in essere con eccesso di potere (e quindi al di là delle limitazioni poste al potere di rappresentanza) rimane in ogni caso efficace e vincolante a meno che non sia frutto di un accordo fraudolento tra terzo e rappresentante. Salvo quest’ultimo caso quindi le limitazioni sono rilevanti solo in tema di responsabilità del rappresentante e rilevano anche tutte le volte in cui sia necessario accertare il potere del rappresentante in ordine al compimento di un determinato atto (es. il notaio deve rifiutarsi di rogare un atto se questo eccede i poteri del rappresentante).

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