La DITTA è il nome sotto il quale l’ imprenditore svolge la sua attività, è cioè il segno distintivo con cui d’ individua, sul mercato, il centro d’ imputazione dell’ impresa. Deve comprendere (cosiddetto principio della verità) almeno il cognome o la sigla dell’ imprenditore, che si conserva anche quando il nome civile abbia a cambiare, oppure quando vi sia, e si parlerà allora di ditta derivata, trasferimento della ditta in conseguenza del trasferimento d’ azienda per atto tra vivi o successione mortis causa nell’ azienda, a meno di diversa disposizione testamentaria.

Stante la facilità dell’ omonimia, la legge ha attenzione a che non si creino equivoci. Se la ditta è eguale o simile a quella già adottata da altro imprenditore e ciò crei confusione, chi la ha adottata in epoca posteriore deve integrarla o modificarla così da ridarle effettiva capacità distintiva.

La legge riconosce altresì all’ impresa una SEDE principale e sedi secondarie. In ciò si avverte la rilevanza obiettiva dell’ attività d’ impresa, potendo la sua sede distinguersi dal domicilio della persona fisica- imprenditore. Il codice all’ art. 2197 ammette perciò la istituibilità di sedi secondarie, giuridicamente rilevanti quando esprimano una rappresentanza stabile e in tal caso soggette anch’ esse ad obbligo di registrazione.

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